Il 15 agosto scorso è entrato in vigore il D.P.R. 7 agosto 2012 , n. 137 (Regolamento di riforma degli ordinamenti professionali) che introduce nuove regole per le progressioni regolamentate ossia per quelle pressioni che si possono esercitare solo se si risulta scritti in ordini o collegi. In allegato a questa pagina è possibile consultare il testo integrale del provvedimento. Le novità più significative riguardano le modalità di accesso ed esercizio dell'attività professionale, La libera concorrenza, l'obbligo di assicurazione, la formazione e le modalità dello svolgimento del tirocinio. Entrando nel dettaglio:

Obbligo di assicurazione:
Tutti professionisti hanno l'obbligo di stipulare un contratto
di assicurazione
per la responsabilità professionale al fine di garantire una maggiore tutela dei propri clienti. La stipula del contratto di assicurazione può anche avvenire tramite convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali oppure dagli enti previdenziali dei professionisti.
L'assicurazione deve coprire eventuali danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale ivi comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente.
Al momento dell'assunzione dell'incarico il professionista deve indicare cliente gli estremi della polizza assicurativa, il massimale previsto ed informarlo di un'imbarcazione successiva.
Ci sono 12 mesi di tempo dall'entrata in vigore per rendere effettivo l'obbligo di assicurazione.

Accesso ed esercizio dell'attività professionale:
Il regolamento vuole garantire la libertà di accesso le professioni e vieta pertanto di porre limitazioni all'iscrizione agli albi. Resta ferma naturalmente la disciplina dell'esame di Stato così come sono ammesse quelle limitazioni che si basano sul possesso o il riconoscimento "dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l'esercizio professionale, o sulla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o su altri motivi imperativi di interesse generale".
L'eventuale formazione di nuovi albi speciali che legittima l'attività professionale basandosi su specializzazioni titoli od ulteriori esami è consentita solo su espressa previsione di legge.
Sono parimenti vietate limitazioni del numero di persone che possono essere abilitati ad esercitare la professione a meno che non sussistano ragioni di pubblico interesse come la tutela della salute.
Sono anche vietate discriminazioni basate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale di un'associazione professionale o di una società professionisti.

Libera concorrenza e pubblicità informativa:
I professionisti possono promuovere con ogni mezzo pubblicitario la propria attività professionale purché la pubblicità informativa sia funzionale all'oggetto, corretta e veritiera. La pubblicità in ogni caso non deve essere equivoca ingannevole o denigratoria e non deve violare l'obbligo del segreto professionale.

Tirocinio e formazione del professionista:
Per quanto riguarda il praticantato, il regolamento dispone che il tirocinio è obbligatorio se previsto dei singoli ordinamenti professionali (con esclusione delle professioni sanitarie) e la sua durata massima è di 18 mesi.
Per quanto riguarda la formazione, ogni professionista allo specifico obbligo di curare l'aggiornamento delle proprie competenze professionali.
L'organizzazione dei corsi può essere fatta a cura degli ordini professionali o di associazioni iscritti agli albi oppure da soggetti autorizzati dai consigli nazionali degli ordini.
Vai al testo della Riforma degli ordinamenti professionali

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