La Corte di Cassazione, con sentenza n. 13791 del 1° agosto 2012, ha rigettato il ricorso di un avvocato avverso la decisione del C.n.f. che, riducendo la sanzione della radiazione dall'Albo, inflitta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, alla semplice cancellazione, ha tuttavia ritenuto la professionista responsabile per essersi fatta rilasciare, nel corso di un rapporto professionale numerosi fogli firmati in bianco e non recanti alcuna scritturazione né intestazione, nonché, per contanti o in assegni, alcuni dei quali intestati a propri congiunti, ingenti somme di danaro con cadenza settimanale a titolo di onorari professionali, per l'importo complessivo di circa 4 milioni di euro senza rilasciare le relative fatture ma limitandosi a produrre diciassette progetti di parcella e cinque fatture per un importo complessivo considerevolmente lontano da quello congruo in relazione all'attività effettivamente svolta. Il CNF sottolineava inoltre che la circostanza che con la lettera di conferimento dell'incarico professionale il cliente avesse chiesto all'avvocato di non effettuare la fatturazione sulle somme dovute non consentiva a quest'ultima di sottrarsi a tale obbligo previsto per legge, e non costituiva una circostanza attenuante della sua responsabilità, che, anzi aggravava, avuto riguardo alla sua intenzione, espressa, di porre in essere una evasione fiscale
continuata. La Suprema Corte, evidenziando che è inammissibile il motivo del ricorso per cassazione che tenda ad ottenere un sindacato
sulle scelte discrezionali del Consiglio Nazionale Forense in ordine al tipo e all'entità della sanzione applicata per il principio secondo cui "il potere di applicare la sanzione, adeguata alla gravità ed alla natura dell'offesa arrecata al prestigio dell'ordine professionale, è riservato agli organi disciplinari; pertanto, la determinazione della sanzione inflitta all'incolpato dal Consiglio nazionale forense non è censurabile in sede di giudizio di legittimità", ha precisato che l'individuazione della sanzione applicata è stata correttamente motivata dal CNF che ha sottolineato "la gravità del comportamento tenuto dall'incolpata, avuto riguardo anche alla intenzione, manifestata dal legale con l'accettazione della lettera di incarico, di porre in essere una continuata evasione fiscale, come risulta anche dalla richiesta del cliente, contenuta nella predetta lettera, di non effettuare la fatturazione sulle somme spettanti al legale: richiesta che, come correttamente avvertito dal C.N.F., non poteva costituire una circostanza attenuante della responsabilità dell'avvocato.".

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: