Con la sentenza n. 12726 depositata il 20 luglio scorso, la Corte di Cassazione è intervenuta in materia di Privacy in relazione ad un illecito trattamento dei dati personali di una dipendente comunale nell'ambito della convocazione del Consiglio comunale. Più precisamente, la donna, nei cui confronti era stato disposto un pignoramento pari ad un quinto dello stipendio percepito in qualità di dipendente del Comune, formulava istanza con la quale, di opponeva alla diffusione dei dati personali che la riguardavano contenuti in un avviso di convocazione del Consiglio comunale che riportava, tra i punti dell'ordine del giorno, la voce: "riconoscimento debito fuori bilancio di cui al provvedimento del giudice dell'esecuzione (…)". La donna, lamentando un illecito trattamento dei dati personali, proponeva così ricorso ex art. 29 della legge n. 675/1996 chiedendo al Garante di intervenire "al fine di impedire l'ulteriore divulgazione di fatti e dati relativi alla propria sfera personale". All'invito di aderire spontaneamente, il Comune rispondeva che l'ordine del giorno era stato redatto e reso pubblico così come previsto dalla legge.
Inoltre, aggiungeva il Comune, la completezza dei punti all'ordine del giorno si rifletteva sulla validità delle deliberazioni ed era prevista soprattutto a garanzia della minoranza (e di qualsiasi altro cittadino) che doveva essere edotta degli argomenti da trattarsi in Consiglio senza essere costretta ad accessi negli uffici comunali. Con decisione, il Garante accoglieva parzialmente il ricorso. spiegando che il trattamento dei dati personali dell'interessata effettuato dal Comune, il quale si configurava come titolare del trattamento, doveva essere posto in essere solo se previsto da norme di legge o di regolamento. "Pur non risultando dagli atti generali profili di illiceità del trattamento - affermava il Garante - effettuato dall'amministrazione comunale, la menzione del nominativo della ricorrente nell'ordine del giorno della seduta del Consiglio comunale, riportato nell'avviso pubblico di convocazione dello stesso, eccedeva i limiti di cui all'art. 9 L. 675/1996". Secondo il Garante, infatti, l'avviso avrebbe potuto contenere solo il riferimento all'oggetto e al numero della sentenza
di esecuzione del Tribunale e non anche l'ulteriore nominativo delle parti interessate. Il garante accoglieva quindi l'opposizione limitatamente al profilo concernente la pubblicazione in luogo pubblico dell'avviso di convocazione del Consiglio comunale e disponeva l'astensione del Comune resistente in futuro di trattare i dati personali della donna. Contro il provvedimento del Garante, e dopo il rigetto dell'opposizione da parte del tribunale, il Comune proponeva ricorso per la cassazione della sentenza
impugnata. Rigettando il ricorso del Comune, i giudici della prima sezione civile, confermando il contenuto del provvedimento dell'autorità indipendente, hanno spiegato che nell'ambito dell'ordine del giorno relativo alla convocazione del Consiglio comunale, laddove il riconoscimento del debito fuori bilancio riguardi una controversia riguardante il pignoramento del quinto dello stipendio di un dipendente dell'ente, nella pubblicazione della comunicazione nell'albo pretorio l'amministrazione dovrà avere cura di espungere i dati anagrafici del lavoratore, in quanto dati sensibili protetti dal Codice della privacy, dovendo infatti ritenersi che, se è vero che gli argomenti da trattare in Consiglio comunale devono essere riportati con puntualità, ciò non impone di riportare i dati anagrafici delle persone coinvolte o interessate, risultando indubbio che la pubblica amministrazione commette un illecito se effettua il trattamento di un dato che risulti eccedente le finalità pubbliche da soddisfare.
Consulta il testo della sentenza n. 12726/2012

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