La presente pronuncia si colloca nel solco della recente giurisprudenza delle S.U. che ha approfondito il profilo dell'eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera di merito riservata all'amministrazione e ha concluso per la legittimità del sindacato giurisdizionale nell'ipotesi in cui il giudizio della commissione esaminatrice sia affetto da manifesta illogicità o da travisamento del fatto con riferimento ai criteri fissati precedentemente dalla stessa commissione (in tal senso Cass. S.U. n. 14893 del 21.06.2010; Cass. S.U. n. 10065 del 9.05.2011 e Cass. S.U. n. 27283 del 19.12.2011). Tale ricostruzione si basa sul presupposto che tale forma di valutazione non è riconducibile alla sfera della discrezionalità, in quanto la commissione non effettua alcuna ponderazione degli interessi né si trova nella possibilità di scegliere tra più soluzioni lecite alternative. In tale ipotesi all'organo amministrativo si richiede solamente di accertare secondo criteri oggettivi o scientifici il possesso di alcuni requisiti. Il giudizio di idoneità da parte della commissione avviene nello specifico secondo regimi selettivi di volta in volta fissati dal legislatore, che non impediscono in alcun modo l'accesso ad una tutela piena dinanzi al giudice amministrativo, che è giudice del fatto come della legittimità dell'atto. In tal caso, secondo la Suprema Corte, la tutela è resa possibile attraverso il sindacato del vizio dell'eccesso di potere senza sconfinare nel merito riservato all'amministrazione, ma attraverso la verifica della logicità, della coerenza e della ragionevolezza della valutazione.

dott. Filippo De Luca
Cultore della materia in diritto amministrativo Università di Ferrara
Specializzato nelle professioni legali
Abilitato all'esercizio della professione forense
e-mail: filippodeluca86@gmail.com


Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: