In tema di locazione di immobile da parte di uno solo dei comunisti, le Sezioni Unite civili, con la sentenza n. 11135 depositata il 4 luglio 2012, hanno risolto un contrasto giurisprudenziale relativo alla qualificazione giuridica del rapporto tra comproprietari nel caso in cui il contratto di locazione
sia stato stipulato da uno solo dei comunisti e degli effetti che esso produce in riferimento al comproprietario non locatore. Dopo aver illustrato le tesi giurisprudenziali contrastanti, il massimo consesso di Piazza Cavour, aderendo ad una delle tre tesi prospettate, ha stabilito che tale fatto rientra nel paradigma dell'istituto della gestione di affari altrui, emettendo il seguente principio di diritto: "la locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell'ambito di applicazione della gestione di affari ed è soggetto alle regole di tale istituto, tra le quali quella ex articolo 2032, sicché, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore potrà ratificare l'operato del gestore e, ai sensi dell'articolo 1705 Cc secondo comma Cc, applicabile per effetto del richiamo al mandato contenuto nell'articolo 2023 Cc, esigere dal conduttore nel contraddittorio con il comproprietario locatore, la quota di canoni corrispondente alla quota di proprietà
indivisa". Secondo i giudici di legittimità, tale impostazione rappresenta la soluzione più idonea a contemperare gli interessi di tutti i soggetti coinvolti, infatti "il contratto sottoscritto dal comproprietario locatore e il conduttore è infatti efficace, - si legge dalla parte motiva della sentenza - rilevando l'opposizione del comproprietario non locatore solo nel caso in cui venga manifestata e portata a conoscenza del conduttore prima della stipula del contratto (art. 2031, secondo comma, cod. civ.), sicché, come si è appena osservato, il conduttore è posto al riparo da sopravvenuti contrasti che dovessero insorgere tra i comproprietari in ordine alla gestione del bene comune.Il comproprietario non locatore, da parte sua, ove sia a conoscenza della intenzione del gestore di addivenire ad una locazione
del bene comune, può manifestare preventivamente il proprio dissenso, il che lo esonererebbe, ai sensi dell'art. 2031, secondo comma, dal dovere di adempiere le obbligazioni che il gestore abbia assunto, anche in nome proprio, e di rimborsargli le spese sostenute. Il comproprietario non locatore, inoltre, ai sensi dell'art. 2032 cod. civ., ed è questo l'aspetto che maggiormente rileva ai fini della soluzione del caso di specie, ha la facoltà di ratificare il contratto stipulato dal comproprietario locatore, e l'esercizio di tale potere comporta gli effetti che sarebbero derivati da un mandato, anche se la gestione è stata compiuta da un soggetto che credeva di gestire un affare proprio".
Consulta il testo della sentenza n. 11135/2012

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: