La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 14252/2003), ha stabilito che l'acquisto di una barca di maggior pregio e valore della precedente costituisce un elemento ai fini della valutazione della adeguatezza dei redditi per determinare l'assegno di mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione. I Giudici di Piazza Cavour hanno infatti precisato che "le condizioni, per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, sono la non titolarità, da parte di quest'ultimo, di adeguati redditi propri - e cioè, di redditi che consentano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio
- e la disparità economica tra le parti" e che, "ai fini della valutazione della adeguatezza dei redditi del soggetto che chiede l'assegno, il parametro di riferimento è costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del medesimo richiedente". La Corte ha poi concluso evidenziando come "una volta accertato il diritto del richiedente all'assegno di mantenimento, il giudice, per determinarne il quantum, deve tener conto anche degli elementi fattuali di ordine economico o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidenza sulle condizioni delle parti".

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