È legittimo il procedimento disciplinare se attività accertativa viene svolta da consiglio anziché da Presidente. È questo il contenuto della sentenza n. 10595/2012 con cui la Corte di Cassazione ha stabilito ha rigettato il ricorso di un notaio che eccepiva la nullità del procedimento per essere stata svolta l'attività accertativa dal Consiglio. La sesta sezione civile ha spiegato infatti che "l'art. 267 del r.d. 10 settembre 1913, n. 1326, recante il regolamento di esecuzione della legge notarile, là dove, nel suo primo comma dice che "Il Presidente del Consiglio Notarile, accertati sommariamente e mediante le informazioni che stimi opportune i fatti addebitati, ne riferisce nella prima riunione successiva alla denunzia al Consiglio Notarile, che decide se vi sia luogo al giudizio disciplinare" non dev'essere interpretato nel senso che attribuisca al detto Presidente il potere di procedere alle attività di accertamento dell'illecito disciplinare in funzione del possibile promovimento del procedimento disciplinare, ma dev'essere inteso nel senso che intenda riferirsi all'attività di mera ricognizione dell'esistenza nel fatto addebitato degli estremi per investire il Consiglio, poiché le norme degli art. 93, 93-bis e 93-ter della I. n. 89 del 1913 (gli ultimi due aggiunti dal d.lgs. n. 249 del 2006) attribuiscono il potere di accertamento finalizzato all'instaurazione del procedimento disciplinare al Consiglio, che può delegare il presidente o un componente, ma — come in ogni caso in cui un potere può essere delegato - può anche agire esso stesso o delegando alcuni suoi membri".
Consulta testo sentenza n. 10595/2012

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