La Corte di Cassazione (Sent. 10532/03) ha precisato che la valutazione circa l'esistenza di elementi che rendano apprezzabile la richiesta dell'avvocato di un compenso maggiore di quello in precedenza chiesto, è rimessa alla discrezionalità del Giudice di merito e che, al Giudice di legittimità non è consentito alcun sindacato. I Giudici di Piazza Cavour sono tornati così a ribadire un orientamento già sancito in precedenti decisioni (prima tra tutte la n. 621/97), evidenziando che, qualora l'avvocato dopo aver presentato al proprio cliente una parcella per il pagamento dei compensi a lui spettanti, richieda, successivamente, per le stesse attività un pagamento maggiore, il giudice del merito, richiesto della liquidazione, può valutare se esistono elementi, discrezionalmente apprezzabili, che facciano ritenere giustificata e legittima la maggiore richiesta. La Corte ha poi concluso chiarendo che la determinazione dei diritti degli onorari di avvocato costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, che non può essere sindacato
in sede di legittimità se non quando l'interessato specifichi le singole voci della tariffa che assume essere state violate.

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