Con ordinanza del 10 luglio 2003, il Tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5, commi 1 e 2, della L. 12 giugno 2003, n. 134, nella parte in cui la possibilità di formulare la richiesta di cui all'art. 444 c.p.p. nel corso di processi penali in corso di dibattimento, nei quali risulti decorso il termine previsto dall'art. 446, comma 1 c.p.p. Va ricordato che l'art. 5 della L. 12 giugno 2003, n. 134, stabilisce che l'imputato
o il suo difensore munito di procura speciale, ed il pubblico ministero, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge, possano chiedere l'applicazione della pena, ai sensi dellart. 444 c.p.p., come novellato dalla legge, anche nei processi penali dei quali sia in corso il dibattimento ed anche se sia decorso il termine previsto dallart. 446 c.p.p. Su richiesta dell'imputato il dibattimento è sospeso per un periodo non superiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità della richiesta e durante questo periodo sono sospesi i termini di prescrizione e di custodia cautelare. Secondo il Tribunale remittente, la novella contrasta innanzitutto con il principio di ragionevolezza fissato dall'art. 3 della Costituzione
, poichè, consentendo la presentazione della richiesta a dibattimento in corso, oltre il termine previsto dall'art. 446, comma 1 c.p.p. contrasta con le finalità deflattive dell'istituto dell'applicazione della pena, ribadite dalla stessa Corte Costituzionale con ordinanza n. 129 del 1993. Inoltre, la violazione dell'art. 3 della Costituzione e dell'art. 111 dello stesso testo rileva anche sotto l'ulteriore profilo che il principio della ragionevole durata dei processi è posto a tutela non solo dei diritti dell'imputato ma anche le altre parti del processo, quali la parte civile. Consentire la presentazione della richiesta e la successiva sospensione del processo pregiudica quindi il diritto delle parti diverse dall'imputato alla sollecita definizione del processo.

(News pubblicata su autorizzazione di www.leggiditalia.it)

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