"L'onere del datore di lavoro di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno è assolto con la dimostrazione che il lavoratore preposto ad una determinata operazione sia un soggetto di indubbia professionalità e con specifiche conoscenze dei sistemi di sicurezza, si da non rendersi necessaria una sorveglianza assidua da parte del datore di lavoro o di altri dipendenti.". E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 9661 del 13 giugno, ha ribadito che "le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro
, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare, invece, l'esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità quando essa presenti i caratteri della abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo "tipico" e alla direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento". Nel caso di specie la Suprema Corte sottolinea che i giudici di merito hanno accertato che, in presenza di una acclarata situazione di pericolo esistente al momento dell'infortunio e consistente nella elusione della distanza di sicurezza dalle linee elettriche aeree, tale elusione era dovuta all'iniziativa del lavoratore, la cui condotta, peraltro, si era rivelata del tutto "atipica rispetto al procedimento lavorativo seguito ordinariamente, per la stessa fornitura e per la stessa manovra da eseguire nel medesimo cantiere" Tale circostanza - affermano i giudici di legittimità - vale ad escludere la responsabilità datoriale, atteso che la "atipicità" di un procedimento lavorativo pericoloso, nel quale l'operatore, per maggiore libertà di movimento, manovri la macchina dopo avere disatteso una prescrizione di sicurezza, peraltro ordinariamente seguita e conforme alle direttive impartite, impedisce la configurazione della culpa dell'imprenditore, tanto più se, come accertato nel caso in esame, l'operazione, già di per sé atipica quanto alla collocazione del mezzo meccanico, si sia rivelata pure incauta nell'espletamento della singola manovra.

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