"Il comportamento contestato (asportazione dai plichi o dai bollettini di spedizione dei pacchi, di francobolli già obliterati con riutilizzo dei medesimi ed appropriazione, mediante il loro riuso, delle somme in controvalore ricevute dalla clientela), congruamente accertato anche sotto il profilo dell'intenzionalità (…), rientra pienamente nell'ipotesi di licenziamento per giusta causa prevista dal c.c.n.l. (art. 34), che non risulta in contrasto col concetto legale di giusta causa di cui all'art. 2119 c.c.". E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza
n. 9018 del 5 giugno 2012, in merito al licenziamento in tronco intimato ad un dipendente da Poste Italiane s.p.a. a seguito della contestazione disciplinare relativa al "riutilizzo di tre francobolli già acquistati e pagati dalla clientela con appropriazione da parte del dipendente della relativa somma ammontante a L. 20.000". L'accertamento del comportamento addebitato costituente giusta causa di licenziamento - precisa la Suprema Corte - è stato adeguatamente effettuato dal giudice del rinvio, in base al vincolante contenuto della sentenza rescindente e delle prove, anche documentali, esaminate, con accertamento di fatto logico e congruamente motivato. In particolare correttamente aveva affermato il giudice di merito che la sanzione adottata non violasse il principio di proporzionalità di cui all'art. 2106 c.c., risultando che il lavoratore era addetto non solo al settore "accettazione e distribuzione pacchi", ma talvolta anche al settore "raccomandate" e che dunque i fatti contestati si erano verificati nei settori di sua competenza con evidente violazione dell'elemento fiduciario, ritenendo in definitiva legittimo il licenziamento
in questione in base all'art. 34 del c.c.n.l. di categoria, che consentiva il licenziamento in tronco in caso di "illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di spettanza o di pertinenza dell'Ente, o ad esso affidati".

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