Con sentenza n. 6349, depositata il 23 aprile 2012, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il provvedimento con il quale viene pronunciato lo stato di adottabilità del minore maltrattato dal convivente della madre e senza che questa riesca a tenerlo al riparo dalle vessazioni. In particolare, secondo la ricostruzione della vicenda, la madre e la nonna del minore proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza
della Corte di Appello che rigettava l'impugnazione da queste proposta contro la decisione del tribunale per i minori che aveva dichiarato lo stato di adottabilità del minore. Deducevano, tra le altre cose, la violazione di legge nell'accertamento della situazione di abbandono e nell'affermazione che la madre fosse incapace di fornire una educazione adeguata, non essendo stata in grado di evitare i maltrattamenti al minore ad opera del convivente. Dichiarando il ricorso infondato, la Corte ha spiegato che "attengono ad una diversa interpretazione dei fatti, e quindi ad un diverso riesame del merito inammissibile in questa sede, le censure riguardanti il comportamento omissivo e l'incapacità della madre di mettere il minore al riparo da gravi maltrattamenti - definiti addirittura torture - subiti dal minore da parte del convivente della donna (…) l'inesistenza di alcun rapporto affettivo tra il minore e la madre - come pure tra il minore e la nonna - è stato approfonditamente accertato e valutato dalla corte territoriale, che pure messo in evidenza l'assenza perfino di richieste di notizie per via telefonica da parte delle signore durante il ricovero del piccolo presso un istituto".
Consulta testo sentenza n. 6349/2012

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