È legittima la risoluzione del contratto di locazione se conduttore modifica il locale in beffa alla clausola che ne vieta l'esecuzione. Lo ha ricordato la Cassazione con sentenza n. 5056/2012 cui ha confermato la risoluzione del contrato di locazione
, specie se l'inadempimento provoca gravi conseguenze al fabbricato e la richiesta di nuove autorizzazioni sanitarie. Le opere effettuate, si legge dalla parte motiva della sentenza, non solo violato il contratto ma comportavano anche la violazione dell'articolo 1587 Cc. L'immobile concesso in locazione era solo per uso ristorante mentre era stato adibito anche a pizzeria con forno a legna e cioè un uso diverso da quello di ristorante. Tale modifica non costituisce, secondo gli Ermellini della terza sezione civile, semplice ampliamento del tipo di cibi serviti, ma un attività diversa, tanto che per il suo esercizio, come risulta dalla sentenza impugnata, si erano rese necessarie installazioni di più canne fumarie per l'esalazione di fumi e odori comportanti anche nuove autorizzazioni sanitarie.
Consulta testo sentenza n. 5056/2012

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