Una recente decisione della Cassazione civile ha affrontato la questione della responsabilità ex art. 1669 cod. civ. per rovina o difetti dell'opera realizzata in forza di contratto di appalto, a carico di coloro che abbiano collaborato nella costruzione, sia nella fase di progettazione o dei calcoli relativi alla statica dell'edificio, che in quella di direzione dell'esecuzione dell'opera

La questione

La Cassazione civile (sez. II, sent. n. 8811 del 30 maggio 2003, Ric. Impresa Edile Scampi Snc, Res. Nestlè Italiana SpA) ha affrontato la questione della responsabilità ex art. 1669 cod. civ. per rovina o difetti dell'opera realizzata in forza di contratto di appalto, a carico di coloro che abbiano collaborato nella costruzione, sia nella fase di progettazione o dei calcoli relativi alla statica dell'edificio, che in quella di direzione dell'esecuzione dell'opera. Va ricordato che, secondo l'art. 1669 cod. civ. "Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia ".

Il principio affermato

La sentenza ha indicato il seguente principio: "In tema di appalto ed in ipotesi di responsabilità ex art. 1669 cod. civ. per rovina o difetti dell'opera, la natura extracontrattuale di tale responsabilità trova applicazione anche a carico di coloro che abbiano collaborato nella costruzione, sia nella fase di progettazione o dei calcoli relativi alla statica dell'edificio, che in quella di direzione dell'esecuzione dell'opera, qualora detta rovina o detti difetti siano ricollegabili a fatto loro imputabile".

Le conseguenze nel processo

La conseguenza è che " la chiamata in causa del progettista e/o direttore dei lavori da parte dell'appaltatore, convenuto in giudizio per rispondere, ai sensi dellart. 1669 cod. civ., dell'esistenza di gravi difetti dell'opera, e la successiva chiamata in causa di chi ha effettuato i calcoli relativi alla struttura e statica dell'immobile da parte del progettista e/o direttore dei lavori, effettuata non solo a fini di garanzia ma anche per rispondere della pretesa dell'attore, comporta, in virtù di quest'ultimo aspetto, che la domanda originaria, anche in mancanza di espressa istanza, si intende automaticamente estesa al terzo, trattandosi di individuare il responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unico". Va ricordato che in materia di procedimento civile, la chiamata in causa del terzo, ai sensi dell'art. 106 cod. proc. civ., può essere disposta perché questi risponda, in luogo del convenuto, oppure sia condannato a rispondere di quanto il convenuto sarà eventualmente tenuto a prestare all'attore: nel primo caso, quando l'affermazione della responsabilità dell'obbligato principale e del garante trovano fondamento negli elementi costitutivi della medesima fattispecie, la garanzia si definisce "propria"; nel secondo caso, quando la responsabilità dell'uno e dell'altro traggono origine da rapporti o situazioni giuridiche diversi, ed è esclusa l'esistenza di ogni legame tra il preteso creditore ed il garante, la garanzia si definisce "impropria", che tale è anche quando il convenuto in giudizio designa un terzo come responsabile di quanto lamentato dall'attore [Cass. civ., Sez. III, sent. n. 12029 dell'8 agosto 2002, Comune di Roma c. Imp. Siderurgica Tiburtina S.r.l. (rv 556848)]. Con la recente decisione la Suprema Corte inquadra la responsabilità del progettista e del direttore dei lavori nell'ambito della prima categoria, trattandosi di soggetti personalmente e direttamente obbligati alla prestazione rivendicata dall'attore, con la conseguenza che la domanda introduttiva del giudizio può ritenersi loro automaticamente estesa se chiamati in giudizio [conforme Cass. civ., Sez. III, sent. n. 135 del 9 gennaio 1998, Cooperativa Cattolica Assicurazioni c. Grata (rv 511401)].

( Cassazione Civile, Sent. 30/05/2003 , n. 8811 )

(News pubblicata su autorizzazione di www.leggiditalia.it)

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