Il 13 agosto 2003 è entrata in vigore la modifica all'art. 186 del C.di S. ?Guida sotto l'influenza dell'alcool? (attuata con un emendamento apportato nella legge 214/03 in sede di conversione del decreto legge 151/03, recante modifiche e integrazioni al Codice della strada) che stabilisce, per gli automobilisti trovati alla guida sotto l'influenza dell'alcool, l'impossibilità di optare per il pagamento di una somma di denaro a titolo di oblazione
(attualmente pari a circa 1.300 Euro) con la conseguente estinzione del reato. In tali casi, la pena prevista rimane solo quella della reclusione fino a un mese e dell'ammenda fino a 1.000 Euro. L'altra importante novità apportata dall'emendamento è che, per tale reato, è stata reintrodotta la competenza del Tribunale. In forza del decreto Legislativo 274/00, infatti, la competenza per tale reato era stata attribuita al Giudice di Pace, con decorrenza dal 1° gennaio 2002. Ciò consentiva che l'imputato, fino all'apertura del dibattimento, ai sensi dell'art. 162 bis c.p., poteva chiedere al Giudice, di definire la vicenda penale mediante il semplice pagamento di una somma di denaro con conseguente estinzione del reato. L'oblazione era concessa dal Giudice di Pace (che poteva anche respingere la domanda) purché l'imputato fosse ritenuto meritevole del beneficio in relazione ai precedenti penali, alla gravità del fatto e alla permanenza di eventuali conseguenze dannose o pericolose del reato. La modifica, trovando applicazione la disciplina sanzionatoria più favorevole all'imputato, non trova applicazione per le violazioni commesse prima della sua entrata in vigore.

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