In tema di responsabilità di cose in custodia, con sentenza n. 3951, depositata il 13 marzo 2012, la terza sezione civile della Suprema Corte ha stabilito che il comune deve essere sempre ritenuto responsabile della sicurezza in occasione di eventi che si svolgono in piazza. Infatti, nel caso di crollo di un palco per concerti da cui derivi il ferimento degli spettatori, il giudice di merito è tenuto ad accertare se l'amministrazione comunale ha osservato tutte le norme, attesa la permanenza del suo obbligo di vigilanza e custodia quale soggetto proprietario dell' immobile e della struttura e/o di soggetto cui è riconducibile la esecuzione e/o il mantenimento della struttura sul suo immobile. Secondo la ricostruzione della vicenda, il comune era stato condannato, in primo grado, al risarcimento dei danni perchè non aveva adottato le misure idonee per garantire la sicurezza dello spettacolo pubblico. In secondo grado, i giudici distrettuali avevano invece escluso la responsabilità dell'ente pubblico in quanto l'evento doveva cosiderarsi come imprevedibile ed eccezionale: il cedimento dell'impalcatura era stata determinata dalla ressa degli spettatori. Gli Ermellini, con sentenza
suindicata, hanno invece cassato con rinvo la sentenza per una nuova pronuncia di merito: secondo i gudici i legittimità, la legge prescrive una serie di accertamenti preventivi, in quanto strumentali al rilascio della necessaria autorizzazione di polizia al fine di verificare le condizioni di sicurezza e di igiene dei luoghi ove si svolgono gli spettacoli e la solidità delle strutture all'uopo predisposte. Sarà quindi il giudice di merito ad accertare se il Comune ha rispettato tutti gli obblighi di legge, adottando le misure preventive, anche al momento dell'autorizzazione alla associazione che organizza l'evento controllando, infine, la fase di progettazione ed esecuzione dell'opera, le scelte tecniche, dei materiali e della loro predisposizione a regola d'arte, sia durante lo spettacolo, onde impedire la prevedibile e non eccezionale invasione del palco, costruito con tavoloni di legno, da parte degli spettatori, sia assicurandosi che le impalcature fossero adeguatamente rinforzate, sia sorvegliando che le transenne, se apposte, non fossero scavalcate.
Consulta testo sentenza n. 3951/2012

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