Nei provvedimenti d?urgenza va escluso il periculum in mora "allorchè tra il verificarsi dell?evento prospettato come dannoso e la proposizione della domanda cautelare sia decorso un apprezzabile periodo di tempo". E? quanto stabilito dal Tribunale di Ascoli Piceno (ordinanza del 5/8/2003) che, richiamando una decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n.3670/97), ha rigettato un reclamo, proposto ai sensi dell?artico 669 terdecies c.p.c., contro un?ordinanza con cui il giudice monocratico aveva a sua volta respinto un ricorso ex art. 700. (18/09/2003 00:00 - Autore: Francesca Romanelli) - Cita nel tuo sito
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