Gli stili di vita sono cambiati, non sono piu' quelli del passato "radicati nella completa dedizione dei genitori/nonni nei confronti dei discendenti" per cui - registra la Cassazione - ai nipoti, o viceversa ai nonni, non spettano i danni morali nel caso in cui muoia un parente stretto in seguito ad un incidente stradale. Il risarcimento scatta soltanto nel caso in cui nonni e nipoti convivano nella stessa casa. Questo perche' "le disposizioni civilistiche - spiega la Terza sezione civile nella sentenza 4253 - che concernono i nonni non sono tali da poter fondare un rapporto diretto, giuridicamente rilevante, tra nonni e nipoti, ma piuttosto individuano un rapporto mediato dai genitori-figli o di supplenza dei figli". In passato, invece, insiste la Cassazione prendendo atto dei tempi che cambiano, "la certezza, o quantomeno il rilevante grado di probabilita' di provvidenze economiche durevoli e costanti nel tempo poteva fondarsi su obblighi, non giuridici, ma socialmente molto forti perche' radicati in stili di vita di completa dedizione dei genitori/nonni nei confronti dei discendenti". - In questo modo, la Suprema Corte, negando il risarcimento dei danni non patrimoniali ai nipoti di una 71enne di Ravenna, Giovanna M., morta in seguito ad un incidente stradale, annota che "affinche' possa essere configurato il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale per la morte del nonno o del nipote militano: la configurazione della famiglia come famiglia nucleare; la posizione dei nonni nell'ordinamento giuridico
, il bilanciamento tra l'esigenza di evitare il pericolo di una dilatazione ingiustificata dei soggetti danneggiati secondari e la necessita' di dare rilievo all'esplicarsi dei diritti della personalita' nelle formazioni sociali e, quindi, nella famiglia dei conviventi, come proiezione dinamica della personalita' dell'individuo". In pratica, la Cassazione spiega che non e' possibile riconoscere i danni morali a nipoti o ai nonni perche' con questo danno si intendono risarcire "soggetti legati da un vincolo parentale stretto, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilita' della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarieta' che connota la vita familiare nucleare". Affinche' possa ritenersi leso il rapporto parentale di soggetti al di fuori di tale nucleo - nonni o nipoti - "e' necessaria la convivenza attraverso cui si esteriorizza l'intimita' dei rapporti parentali, anche allargati, caratterizzati da reciproci vincoli affettivi, di pratica della solidarieta', di sostegno economico". Il riconoscimento dei danni morali, riconosce la Suprema Corte, scatterebbe soltanto nel caso in cui nonni e nipoti convivessero nella stessa casa "atteso che in tale ipotesi riemergerebbe la rilevanza giuridica del rapporto diretto nonno-nipoti al quale il legislatore assegna rilievo".

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