Con sentenza n. 2320, depositata il 17 febbraio scorso, la prima sezione civile del Palazzaccio ha chiarito che la Tia è un tributo e dev'essere ammessa al fallimento come credito privilegiato. Infatti, le norme del codice civile - si legge nella parte motiva della sentenza - che stabiliscono i privilegi possono essere oggetto non già di applicazione analogica bensì di interpretazione estensiva, che sia cioè diretta ad individuarne il reale significato e la portata effettiva anche oltre il limite apparentemente segnato dalla formulazione testuale, tenendo in considerazione l'intenzione del legislatore e la causa del credito che, ai sensi dell'art. 2745 cod. civ., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio». Non solo, il privilegio previsto dall'art. 2752 comma 3 dev'essere quindi riconosciuto anche ai crediti relativi a tributi locali (la T.I.A., l'I.C.L, l'I.R.A.P. anche per il periodo anteriore alla modifica di cui al D.L.n.159/2007) non compresi tra quelli contemplati dal R.D.n.1175/1931 contenente il Testo Unico sulla finanza locale, atteso che la norma codicistica, con l'espressione "legge per la finanza locale" in luogo della precisa individuazione della predetta fonte normativa, intese rinviare non già ad una legge specifica istitutiva della singola imposta bensì all'atto astrattamente generatore dell'imposizione nella sua lata accezione, onde consentire l'aggregazione successiva di norme ulteriori in ragione della materia considerata.
Consulta testo sentenza n. 2320/2012

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