Con sentenza n. 1695, depositata il 7 febbraio 2012, in tema di leasing traslativo (contratto di locazione finanziaria finalizzato al trasferimento del bene) e, in particolare, nel caso di inadempimento
dell'utilizzatore, la Corte di Cassazione ha stabilito che il risarcimento danno per inadempimento dell'utilizzatore può anche non essere commisurato alla differenza necessaria per raggiungere il vantaggio che si aspettava il concedente. Secondo il giudici di Piazza Cavour, si applica la risoluzione del contratto ex articolo 1526 Cc, che tuttavia non detta criteri ermeneutici (come nel caso degli articoli 1362 Cc e seguenti sull'interpretazione dei contratti in base alla volontà dei contraenti). Non si può non osservare, hanno spiegato i giudici della terza sezione civile, che la disposizione rimette al giudice del merito l'apprezzamento di fatto circa il possibile esercizio del potere di riduzione dell'indennità convenuta. Pertanto, l'utilizzatore del bene inadempiente non può dolersi che il giudice non abbia disapplicato la clausola penale
prevista dal contratto, sul rilievo che il cumulo fra essa e la restituzione del bene locato porterebbe asseritamente al concedente un'utilità complessivamente maggiore a quella che sarebbe scaturita dalla regolare esecuzione delle obbligazioni, laddove di fronte a una complessa economia contrattuale non conta quanto abbia pagato il contraente inadempiente per un uso limitato nel tempo del bene locato quanto invece quale sia stata la perdita subita dal contraente che abbia dato regolare esecuzione al contratto.
Consulta testo sentenza n. 1695/2012

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: