La Corte di Cassazione con sentenza n. 1423 del 1 febbraio 2012 ha statuito che "il controllo occulto da parte di investigatori privati del datore di lavoro è legittimo solo ed in quanto sia finalizzato all'accertamento di illeciti a carico del patrimonio aziendale e non di meri inadempimenti contrattuali". Nel caso di specie la Corte di Appello, riformando la sentenza di primo grado, accoglieva la domanda di un lavoratore proposta nei confronti della società datrice di lavoro, di cui era stato dipendente con la qualifica d'informatore scientifico, avente ad oggetto l'impugnativa di alcune sanzioni disciplinari e del licenziamento
intimatogli. Relativamente al licenziamento, la predetta Corte, ne affermava l'illegittimità in quanto, esclusa l'utilizzabilità delle relazioni scritte degli investigatori privati in ragione dell'illiceità del relativo controllo occulto, i fatti contestati non erano risultati provati. I giudici di legittimità, rigettando il ricorso proposto dalla società datrice di lavoro, affermano che la Corte d'Appello ha accertato che il controllo di cui si discute era appunto diretto alla verifica dell'esattezza dell'adempimento della prestazione lavorativa fornita e quindi illegittimo, precisando inoltre che spetta al giudice del merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, mentre al giudice di legittimità non è conferito il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito.

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