L'Agenzia delle Entrate, attraverso la Risoluzione n. 9/E, ha confermato l'obbligatorietà del pagamento della tassa di concessione governativa per chi sottoscrive un contratto di abbonamento con un operatore telefonico mobile, attualmente la scelta più diffusa tra gli utenti. L'entrata in vigore del Codice delle Comunicazioni, D. Lgs. N. 259/2003, pur avendo abolito l'art. 318 del Dpr n.156/1973, che disciplina la "licenza di esercizio", non avrebbe quindi abrogato l'art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972, con la conseguenza che la tassa va pagata sempre in caso di rilascio della "licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione". L'Agenzia
delle Entrate ha inoltre spiegato che "conferme circa la sussistenza del tributo possono essere rintracciate nella legge 244 del 2007 che, esentando i non udenti dal pagamento del tributo, di fatto, ne ha confermato la debenza in capo a tutti gli altri". Esenti dal pagamento della tassa di concessione sono soltanto le amministrazioni statali, secondo la risoluzione n.55 del 2005, la quale sostiene che essendo emanazione diretta dello Stato, non hanno necessità di ottenere autorizzazioni apposite per l'esercizio di determinate attività, e quindi neppure di licenze o documenti sostitutivi per l'utilizzo di terminali per servizio radiomobile. Citando l'art. 219 del Codice delle Comunicazioni, l'Agenzia aggiunge che "non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato", con la conseguenza che il pagamento della tassa di concessione governativa resta un obbligo insindacabile al quale non si può sfuggire in nessun modo, almeno fino a quando non verrà realizzato un nuovo articolo del codice che ne consenta l'abolizione.

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