In tema di azione generale di arricchimento (art. 2041 c.c.), con la sentenza n. 25554, depositata il 30 novembre 2011, la Corte di cassazione ha stabilito che può essere proposta l'azione di arricchimento indipendentemente dalla possibilità di proporre azioni restitutorie. La sentenza è sentenza della terza sezione civile che accolto il ricorso di una donna che in seguito alla fine della convivenza con il suo compagno, chiedeva il pagamento per interno dei mobili che aveva acquistato. Pur rigettando la richiesta della donna, la Corte ha però sottolineato che l'offerta di restituzione dei beni mobili non impedisce alla donna di esperire l'azione di arricchimento. In particolare, cassando la sentenza
con rinvio, la Corte, riprendendo una sentenza dell'88 (Cass, 3 maggio 1988, n. 3295), ha spiegato che "la proponibilità, da parte del proprietario di un bene, dell'azione di arricchimento, nei confronti del terzo che ne abbia goduto senza titolo, al fine di essere indennizzato del pregiudizio subito, (pari al corrispettivo per il godimento da parte dell'arricchito del bene), va riconosciuta indipendentemente dalla possibilità del proprietario medesimo di chiedere la restituzione del bene". Secondo la Corte infatti tale seconda azione "non previene né elimina il danno verificatosi prima del suo utile esercizio, o anteriormente all'offerta di restituzione, e, quindi, non configura un rimedio di esso, idoneo ad escludere la prima azione alla stregua del suo carattere sussidiario".
Consulta testo sentenza n. 25554/2011

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: