In tema di atti di riassunzione del giudizio, con la sentenza n. 25996, depositata il 5 dicembre 2011, la Corte di Cassazione ha stabilito che non è necessario riprodurre tutti i requisiti previsti dall'articolo 125 disp. Att. c.p.c., purché nell'atto di comparsa iniziale si rinvengano elementi idonei a consentire l'identificazione della causa che si intende riassumere, ovvero il giudice possa individuare il giudizio che si vuole proseguire. Secondo la ricostruzione della vicenda, con sentenza
la Corte di appello di Palermo ha dichiarato la nullità dell'atto di riassunzione in appello per difetto dei requisiti di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c. Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione. Investita della questione (della violazione dell'art.125 disp.att.c.p.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c ed all' art. 360 n. 5 c.p.c. e cioè asserita violazione solo dell' art. 125 disp.att. c.p.c. in relazione all'art.36O co 1 n.3 c.p.c.) la Corte, citando alcune pronunce del palazzaccio (Cass. n.13597/04; Cass. n.21011/09) ha spiegato che "é giurisprudenza di questa Corte, che va ribadita, anche alla luce della portata innovativa e prescrittivi dell'art. 111 comma 1 Cost., che ai fini dell'atto di riassunzione del giudizio, non é necessario che nella comparsa siano riprodotti tutti i requisiti di cui a11'art.125 disp.a.tt.c.p.c. purché in essa si rinvengano elementi idonei a consentire la identificazione del giudizio o la identificazione della causa che si intenda riassumere ovvero il giudice possa individuare il giudizio che si vuole proseguire senza la necessità che siano riprodotti tutti gli estremi della domanda proposta".
Consulta testo sentenza n. 25996/2011

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