Nell'ipotesi in cui il ricorrente alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza
n. 25237, depositata il 29 novembre 2011. Secondo i giudici di legittimità, che hanno richiamato una precedente decisione (n. 9005/2009) del massimo consesso di Piazza Cavour, la previsione dell'onere di deposito a pena di improcedibilità della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione nel termine breve, restando irrilevante sia la mancata contestazione dell'osservanza del termine stesso da parte del contro ricorrente, sia l'eventuale deposito da parte di questo della copia notificata o l'eventuale presenza della copia stessa nel fascicolo d'ufficio. Dichiarando il ricorso di una società improcedibile, gli Ermellini hanno quindi spiegato che "la previsione (di cui al secondo comma, n. 2, dell'art. 369 cod. proc. civ.) dell'onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione - a tutela dell'esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l'osservanza del cosiddetto termine breve. Nell'ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza
impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione deviassero dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell'art. 372 cod. proc. civ., applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui al primo comma dell'art. 369 cod. proc. civ., e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell'eventuale non contestazione dall'osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d'ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell'impugnazione".
Consulta testo sentenza n. 2011/25237

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