La donna che interrompe volontariamente la gravidanza senza seguire il previsto protocollo non può essere assoggettata a pena detentiva perchè in casi del genere si applica solo una sanzione pecuniaria. Parola di Cassazione. La vicenda presa in esame dei giudici di piazza Cavour riguarda una giovane immigrata residente a Milano che, all'ottava settimana di gravidanza, aveva assunto un farmaco (il Cytotex) normalmente utilizzato per la cura dell'ulcera che però aveva come effetto secondario quello di provocare l'aborto. Il farmaco era stato assunto ed utilizzato come una sorta di Ru486 e la donna era finita sotto processo. Durante il giudizio di merito l'imputata aveva dichiarato di non sapere che ci fosse un protocollo rispettare e la Corte di Appello di Milano le aveva inflitto una pena detentiva. Il caso finiva poi dinanzai alla Corte di Cassazione dove i supremi giudici spiegavano (sentenza 44107/2011) che in questi casi si può applicare solo una sanzione pecuniaria. Annullando la sentenza
impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio applicato la quinta sezione penale della Corte ha sottolineato che l'interruzione volontaria della gravidanza "prevede la sanzione penale per chi cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza delle modalita' relative al percorso" previsto "previo intervento della struttura socio sanitaria nel tracciare il percorso dapprima psicologico e poi medico che la donna che intenda abortire e' tenuta a seguire". L'importo della multa? Bastano 51,65 euro. Il caso ora dovrà essere di nuovo esaminato dalla Corte d'Appello di Milano.

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