La S.C. Sez. I, con sent. n. 5566 del 9 aprile 2003 [...] ha affrontato il caso di concorso di più enti pubblici nell'esecuzione di un'opera pubblica in cui occorre individuare il soggetto tenuto al pagamento delle indennità relative alle necessarie espropriazioni. A tal fine occorre accertare se si sia fatto ricorso a figure organizzatorie prive di rilevanza esterna, come l'affidamento proprio o il finanziamento, ovvero a figure organizzatorie quali l'affidamento improprio, la sostituzione o la delegazione intersoggettiva, con la conseguente legittimazione dell'ente affidatario, sostituente o delegato, al quale viene conferito l'incarico di operare in nome proprio e per conto del delegante e che risponde in via esclusiva degli atti posti in essere nei confronti dei destinatari e occorre altresì verificare che il ricorso alla figura della delegazione amministrativa intersoggettiva o a figure affini risulti dal decreto di espropriazione, che deve abilitare l'ente delegato a procedere all'acquisizione delle aree occorrenti con il compito di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative. Peraltro, l'affidamento in concessione di una determinata opera pubblica da parte dell'ente beneficiario ad altro ente pubblico - o, eccezionalmente, in favore di imprese private o di loro consorzi (art. 81 della legge 14 maggio 1981, n. 219 in materia di interventi statali per l'edilizia a Napoli) dà luogo ad un'ipotesi di delegazione amministrativa intersoggettiva solo nei casi e nei limiti in cui una disposizione di legge lo preveda espressamente, non essendo ipotizzabile una generale facoltà degli enti pubblici di delegare a terzi le loro funzioni con i connessi poteri autoritativi che le connotano. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso che ricorresse delegazione amministrativa intersoggettiva in presenza di una mera pattuizione del contratto
di appalto
tra espropriante ed impresa esecutrice dell'opera, pattuizione che può radicare solo un'eventuale azione di regresso per le somme che l'espropriante abbia dovuto erogare in favore dell'espropriato). Nello stesso senso si veda Sez. I, sent. n. 6959 del 25 luglio 1997, C.I.O. Cooperativa c. Soc. Ferrovie dello Stato: " Parte del rapporto espropriativo ed obbligato al pagamento dell'indennità nei confronti del proprietario espropriato e come tale legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima promosso dall'espropriato è il soggetto espropriante a cui favore è pronunciato il decreto di espropriazione anche nell'ipotesi di concorso di più enti nella realizzazione dell'opera pubblica dovendo egualmente aversi riguardo a detti fini esclusivamente al soggetto che nel provvedimento ablatorio risulta beneficiario dell'espropriazione, salvo che dal decreto stesso non emerga che ad altro ente in virtù di legge o di atti amministrativi, sia stato conferito il potere ed il compito di procedere all'acquisizione delle aree occorrenti e di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative".
(Pasquale Fimiani)

(Articolo pubblicato su autorizzazione di www.leggiditalia.it)

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