Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 46/2011, risponde alla richiesta di Confindustria in merito all'interpretazione del D.M. 23 ottobre 2004, il quale rinvia al RD n. 2657/1923 relativamente alle figure per le quali risulti ammissibile la stipulazione di contratti di lavoro intermittente, in assenza di specifiche previsioni da parte della contrattazione collettiva. Nello specifico si chiede se possa farsi rientrare nella figura del "commesso di negozio" (prevista al punto 14 del R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657) quella di "addetto alle vendite". Il Dicastero precisa che il "commesso di negozio", è un lavoratore dipendente adibito a realizzare la finalità del negozio, ovvero la vendita
dei prodotti, il che implica una serie di mansioni che possono variare a seconda del tipo e delle dimensioni del negozio, del reparto in cui opera oltre che dal contratto individuale e collettivo di riferimento. L'addetto alle vendite - si legge nell'interpello - è un lavoratore dipendente assegnato espressamente alle mansioni della vendita, che si esplicano nell'assistenza ai clienti per aiutarli e stimolarli all'acquisto, anche attraverso una consulenza sui prodotti e provvedendo, in alcuni casi, anche alla sistemazione degli scaffali e alla verifica delle giacenze; è una figura che opera anche nell'ambito di uno show room, coordinandosi con il relativo responsabile il quale predefinisce le date degli appuntamenti con i potenziali clienti al fine di presentare i prodotti. Sulla base di tali considerazioni il Ministero conclude che "non sembra possa negarsi una equiparabilità della figura di addetto alle vendite a quella più generica di commesso di negozio, pur nell'ambito della varietà dei contesti in cui la prima potrebbe operare e delle mansioni assegnate a completamento della vendita".

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