La Cassazione dice stop alle costruzioni selvagge in zone protette. L'avvertimento arriva dalla terza sezione penale della Corte di Cassazione (sentenza numero 42065/2011) che ha stabilito come il giudice ordinario possa anche discostarsi da precedenti decisioni del giudice amministrativo. In questo modo la suprema Corte ha confermato il sequestro preventivo disposto dal gip di un'area di parco pubblico dove erano in corso lavori di realizzazione di un parcheggio interrato. Anche se i lavori erano stati regolarmente autorizzati con atti amministrativi la cui legittimità era stata confermata anche dal Consiglio di Stato, secondo gli Ermellini il giudice ordinario può comunque legittimamente bloccarli se ravvisa "l'esistenza del 'fumus' obiettivo di una violazione che offende interessi protetti". Nel caso di specie la Corte nel respingere il ricorso presentato dalla società che stava eseguendo i lavori, ha fatto notare che "interventi che incidano sulla conservazione e l'integrita' del bene storico sono possibili e, dunque, autorizzabili esclusivamente qualora essi mirino a valorizzare o meglio utilizzare il bene protetto, anche mediante modifiche d'uso che ne salvaguardino, pure in una prospettiva di adeguamento al mutare delle esigenze, la natura ed il valore". Queste caratteristiche - scrive la Corte - di fatto non sono state rispettate dato che "gli interventi sul bene protetto non sono stati progettati e realizzati con la finalita' di salvaguardare e valorizzare la sua natura storica e di attualizzare la destinazione pubblica che gli appartiene, bensi' non la finalita' di soddisfare beni e interessi diversi che con quella natura e quella destinazione non hanno relazione alcuna e,anzi, si caratterizzano in concreto come interessi contrapposti".
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