Con una recente pronuncia il Consiglio di Stato precisa che le associazioni dei consumatori, nonostante la loro "rappresentatività", non abbiano un generalizzato e indifferenziato titolo per il diritto d'accesso agli atti ex l. 241/1990.
La Magistratura amministrativa - intervenendo in tema di accesso agli atti con i quali il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia avevano disposto la cancellazione di una società dall'elenco degli intermediari finanziari - riprende l'orientamento secondo il quale il diritto di accesso non corrisponde ad un'azione popolare; e pertanto il suo esercizio non può che essere collegato alla sussistenza (e alla puntuale rappresentazione) di un interesse differenziato, concreto e attuale, all'accesso ai documenti.

Insomma, «La pretesa titolarità (o la pretesa rappresentatività) di interessi collettivi o diffusi non vale a costituire un potere - comunque privato e perciò estraneo ai circuiti pubblici di rappresentatività e responsabilità - di ispezione generalizzata sulla pubblica amministrazione. Dunque non è qualità sufficiente a legittimare un generalizzato interesse alla conoscenza di qualsivoglia documento riferito all'attività di un gestore del servizio o dell'esercente una pubblica potestà. Occorre piuttosto che perché il principio di trasparenza operi verso l'esterno, anche per tali figure sia sostenuto da un effettivo, attuale e concreto interesse alla conoscenza di atti che incidono in via diretta e immediata (in quanto collegati alla prestazione o alla funzione svolta).

È evidente perciò che grava sin dall'inizio in capo all'associazione che si assume rappresentativa, alla luce del generale principio dispositivo, un onere di individuazione e rappresentazione di siffatti specifici interessi su cui si basa l'istanza, e altresì che non si può ammettere che la domanda, se incompleta, inesatta o reticente, possa costituire oggetto di integrazioni o rettifiche».

La pronuncia in analisi, tuttavia, non considera che - sovente - è dall'accesso agli atti, una volta avvenuto e reso effettivo, che emerge la "titolarità" dell'interesse in capo all'associazione dei consumatori; e, perciò, una eccessiva restrizione dei modi di accesso potrebbe vanificare la funzione delle associazioni medesime, privandole di uno strumento - l'accesso agli atti - di dimensione operativa indiscutibile.

Non resta che attendere modifiche de iure condendo in tema di accesso agli atti amministrativi in senso più favorevole alle associazioni dei consumatori.

Avv. Fabiola De Stefano - www.studiolegaledesia.com
Vai al testo della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 ottobre 2011, n. 5481

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