Il limite stabilito dagli art. 545, comma 4, e 671 c.p.c. per l'assoggettamento a pignoramento e sequestro dei crediti di lavoro previsti dall'art. 545 comma 3 c.p.c. , fissato nella misura di un quinto, trova giustificazione nella necessità di ?non pregiudicare la soddisfazione dei più elementari bisogni della vita del debitore e delle altre persone poste a suo carico?. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (sentenza 16 giugno 2003 n.9630) precisando che detto limite costituisce una situazione giuridica propria del titolare del credito e per questo non è opponibile dal cessionario del credito ai suoi creditori.

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