Con la sentenza n. 21344, depositata il 15 ottobre 2011, la Corte di Cassazione, sezione lavoro ha stabilito che è improcedibile il ricorso corredato da meri stralci del contratto collettivo di lavoro in quanto non conforme alla prescrizione di cui all'art. 369 secondo comma n. 4, cpc. Secondo il giudizio della Corte, che si conforma alla recente sentenza
della Sezioni Unite (n.20075/2010), infatti, ai sensi dell'articolo 369 Cpc secondo comma n. 4 unitamente al ricorso devono essere depositati gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda. La produzione di meri stralci del contratto collettivo nazionale del lavoro non risponde alle prescrizioni della disposizione, ed inficia la validità del ricorso ritenendolo improcedibile, perché mancante di uno degli elementi essenziali. Secondo la ricostruzione della vicenda, un dipendente della rete ferroviaria italiana, (società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato spa), chiedeva, in considerazione dell'attività svolta, il riconoscimento del diritto all'inquadramento in un profilo professionale superiore e la conseguente condanna della società datoriale al pagamento delle differenze retributive. Mentre in primo grado il Tribunale accoglieva la domanda, in secondo grado, la Corte d'appello accoglieva il gravame proposto dalla società. Investita della questione, la Corte, non avendo il ricorrente depositato il contratto collettivo
di lavoro, ha dichiarato il ricorso improcedibile. Dalla parte motiva della sentenza si legge infatti che dopo alcune perplessità (Cass. sez. lav., 4.8.2008 n. 21080), la giurisprudenza maggioritaria della Cassazione (Cass. sez. lav. 11.2.2008 n. 6432, cass. sez.lav., 5.2.2009 n. 2855, Cass. sez. lav., 2.7.2009 n. 15495) si è orientata nel senso che è necessario il deposito del testo integrale del contratto. "È stato precisato (Cass. sez. lav., 21.9.2007 n. 19560) - hanno spiegato gli Ermellini - che, in sede i applicazione dell'art. 420 bis c.p.c., la Corte di legittimità - nell'enunciare, in funzione nomofilattica, un principio - è tenuta ad operare come se l'oggetto del suo esame fosse una norma giuridica e non, invece, un negozio di natura privatistica. Si è aggiunto, nella sentenza
citata, per quanto attiene specificamente ai poteri della Corte di Cassazione, che nell'interpretazione del contratto, essa non è condizionata dalla domanda delle parti e dal loro comportamento, potendo ricercare liberamente all'interno del contratto collettivo (da depositarsi ex art. 369, comma 2, n.4) ciascuna clausola - anche se non oggetto dell'esame delle parti e del primo giudice - comunque ritenuta utile all'interpretazione. Di conseguenza, non si dubita che in quei procedimenti sia necessario depositare il contratto collettivo nella sua interezza (Cass. sez. lav. 16.7.2009 n. 16619). Ritiene il collegio che alla stessa conclusione si debba pervenire in relazione all'ambito dell'interpretazione che compete alla Corte nel caso in cui venga proposto ordinario ricorso per cassazione ex art. 360, co.1, n. 3 c.p.c. (…) Deve ritenersi pertanto che la norma di cui all'art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c., imponga alla parte un onere di produzione che ha per oggetto il contratto nel suo testo integrale. La disposizione infatti, si riferisce ai "contratti o accordi", senza fornire alcun elemento che possa consentire di effettuare una produzione parziale, limitata a singole clausole, singoli articoli, o parti di articoli del contratto".
Consulta testo sentenza n. 21344/2011

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