Con la sentenza n. 14331 depositata il 28 giugno 2011 la sezione civile del Palazzaccio ha stabilito che in tema di successioni, l'ordinanza con cui viene fissata l'udienza per procedere al sorteggio dei lotti è un provvedimento istruttorio, di per sé revocabile e, pertanto, privo del carattere della decisorietà. Ne consegue che essa è non assoggettabile a ricorso straordinario per Cassazione ex articolo 111 della Costituzione. Gli Ermellini hanno enunciato tale principio di diritto su ricorso proposto dagli eredi che avevano impugnato l'ordinanza, ex art. 111 Cost., con cui il Tribunale di Ascoli Piceno aveva aveva dichiarato esecutivo il progetto di divisione e aveva convocato le parti per l'estrazione a sorte dei lotti. La Corte, respingendo il ricorso degli eredi, ha stabilito che, "secondo l'insegnamento di questa Corte, il ricorso per cassazione
è esperibile, alla stregua dei principi generali che regolano tale mezzo di impugnazione, avverso i provvedimenti abnormi unicamente quando questi hanno carattere decisorio, sono idonei a incidere su diritti, nonché a determinare il formarsi del giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale. Pertanto, non sono impugnabili con tale mezzo i provvedimenti istruttori, in quanto meramente strumentali rispetto alla decisione della causa, revocabili e modificabili dal giudice che li ha emessi, e inidonei a determinare il formarsi del giudicato (Cass. 4467/03; 5377/06)". Nella fattispecie il ricorrente aveva dedotto che il provvedimento aveva violato il disposto di cui all'articolo 789 del codice di procedura civile
che consente di dichiarare esecutivo il progetto solo se non sorgono contestazioni. La Corte nella parte motiva della sentenza ha fatto notare che nel caso specifico le contestazioni sorte erano solo relative all'assegnazione dei lotti e come tali non impedivano l'esecutorietà del progetto divisionale. Contestare l'assegnazione lotti equivale infatti ad accettare la divisione come proposta ma non concordare sull'attribuzione all'uno o all'altro dei condividenti dei singoli lotti. Ciò non configura - spiega la corte - una contestazione del progetto, come si desume dal secondo comma dell'articolo 789 c.p.c. che prevede "in ogni caso" l'estrazione a sorte dei lotti.
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