L'INPS, con circolare n. 85 del 15 giugno 2011, fornisce chiarimenti sull'istituzione del servizio di emissione massiva MAV per il pagamento dei contributi domestici. Il servizio consente ai soggetti accreditati - ex art. 1, L. 12/1979 - di inviare all'INPS i dati necessari alla determinazione dell'importo dei contributi dovuti per ciascun datore di lavoro e, dopo l'interazione con la banca, ricevere dall'INPS il Mav generato in conseguenza. I soggetti che possono richiedere di accedere al servizio sono indicati al comma 1, art.1, L. 12/1979, vale a dire coloro che sono iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro, negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, che abbiano dato la prevista comunicazione ai Servizi Ispezione del Lavoro delle Direzioni provinciali del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti relativi all'assistenza ai datori di lavoro. Per motivi di efficienza e sostenibilità, si legge nella circolare, l'INPS ha limitato il ricorso al servizio soltanto per i soggetti che gestiscono almeno 1000 rapporti di lavoro a trimestre con l'obiettivo che tale soglia minima potrà, in futuro, essere rivista e adeguata con riferimento a parametri di efficienza già consolidati. Per l'adesione al Servizio, il soggetto mittente abilitato è tenuto a compilare e sottoscrivere l'apposito modulo pubblicato sul sito www.inps.it che dovrà essere inviato, unitamente al documento di identità del sottoscrittore, all'indirizzo di posta elettronica "RichiestaServizioEmissioneMAV".

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