Con la sentenza n. 22281 depositata il 6 giugno 2011 la Corte di Cassazione ha stabilito che è legittima la condanna penale a carico del cliente che, convenuto nel giudizio civile dall'avvocato, dichiara sotto giuramento di aver saldato "in nero" ogni spettanza al legale senza un minimo riscontro probatorio, laddove non si richiede all'assistito di documentare la circostanza secondo il rigore formale e le regole della legge civile, ma di darne ragionevole dimostrazione sulla base di ogni elemento utile allo scopo. Nel caso di specie, una donna era stata accusata di aver giurato il falso nella causa civile nella quale era stata convenuta in giudizio dal suo avvocato per il pagamento di prestazioni professionali per il patrocinio in una causa penale, e segnatamente dichiarava di aver interamente saldato ogni spettanza al legale. In prime cure, il tribunale aveva ritenuto non provato, oltre ogni ragionevole dubbio, che il debito fosse stato saldato dell'imputata. I giudici di appello ritenevano invece provata la penale responsabilità dell'imputata sulla base della denuncia effettuata dall'Avv., la cui veridicità risultava pienamente confermata da altri elementi di prova. Diversamente, secondo la Corte di merito, la tesi difensiva del pagamento "in nero" effettuato al legale non risultava suffragata da elementi concreti idonei ad avvalorare l'attendibilità. Proponeva ricorso per cassazione
avverso la suddetta sentenza, l'imputata, la quale sosteneva che, in riferimento alla deposizione della segretaria dell'avvocato, la Corte di merito, da un lato, avrebbe omesso di considerare che la segretaria ebbe a dichiarare di non essere stata a conoscenza diretta di pagamenti effettuati dall'imputata e, dall'altro, non avrebbe considerato che proprio il rapporto fiduciario esistente tra le due parti avrebbe giustificato un pagamento "in nero", come sostenuto in giudizio dell'imputata. La Corte rigettando il ricorso dell'imputata ha quindi ribadito che è legittima la condanna dell'imputata-cliente, convenuta nel giudizio civile dall'avvocato anche se dichiara di aver saldato "in nero" ogni spettanza al legale senza dare (anche un minimo) riscontro probatorio.

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