L'Inps, con messaggio n. 12441 dell'8 giugno 2011, fornisce chiarimenti in merito alla compatibilità della carica di Presidente di cooperativa con il lavoro subordinato. L'Istituto, ricordando che con messaggio n. 15031 del 7 giugno 2007 sono stati forniti chiarimenti ed indicazioni in ordine alla possibilità di instaurazione di un valido rapporto di lavoro subordinato tra una società cooperativa ed il Presidente della medesima ma che con successivo messaggio n. 18663 del 18 luglio 2007 gli effetti del suddetto messaggio erano stati sospesi, precisa che, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la carica di Presidente, in sé considerata, non è incompatibile con lo status di lavoratore subordinato in quanto anche il presidente di società, al pari di qualsiasi membro del consiglio di amministrazione, può essere soggetto alle direttive, alle decisioni ed al controllo dell'organo collegiale. Quindi, mutuando tali principi nell'ambito della società cooperativa, "anche nei confronti del Presidente di cooperativa può essere ammessa la compatibilità della carica ricoperta con il lavoro subordinato, ogni qual volta ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: il potere deliberativo (come regolato dall'atto costitutivo e dallo statuto), diretto a formare la volontà dell'ente, sia affidato ad un organo diverso (consiglio di amministrazione o amministratore unico); il presidente svolga, in concreto e nella veste di lavoratore dipendente, ai sensi dell'art. 1, comma 3, Legge 142/2001, mansioni estranee al rapporto organico con la cooperativa, contraddistinte dai caratteri tipici della subordinazione anche, eventualmente, nella forma attenuata del lavoro dirigenziale".

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