Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare prot. 25/I/0009117 del 6 giugno 2011, invita le Direzioni del Lavoro ad uniformarsi all'orientamento dell'Agenzia delle Entrate che, nella nota 2011/49419 del 28 aprile, risconosce la non competenza del proprio personale relativamente all'irrogazione della maxisanzione sul sommerso. Nella nota dell'Agenzia delle Entrate si sottolinea come la fattispecie oggetto di sanzione amministrativa, riformulata dal Collegato Lavoro, fa riferimento, anziché all'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, all'mpiego - da parte di datori privati, con esclusione dei datori di lavoro domestico - di lavoratori subordinati in assenza di comunicazione preventiva fatta al Centro per l'impiego; quindi il presupposto per la sanzione è la mancata preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, comunicazione che non viene presentata all'Agenzia
e della quale la stessa non ha modo di avere conoscenza se non dal datore di lavoro in sede di accesso; la norma, inoltre, rinvia a compiti e disposizioni tipicamente della materia del lavoro. Il Dicastero, nel prendere atto delle problematiche evidenziate dall'Agenzia delle Entrate, informa che saranno le Direzioni del Lavoro ad adottare gli eventuali provvedimenti sanzionatori che scaturiscono dai verbali trasmessi dall'Agenzia e sarà cura delle DPL organizzare appositi incontri con le sedi territoriali dell'Amministrazione fiscale al fine di concordare le relative modalità con cui operare.

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