In tema di obbligo di "repechage" del lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo, legato a ragioni produttive e organizzative dell'impresa, la mancata assunzione di nuovi lavoratori nel reparto indicato per l'eventuale reimpiego del lavoratore, non è sufficiente a ritenere assolto l'obbligo di "ripescaggio". E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 11356 del 24 maggio 2011, ha ritenuto fondato il motivo sollevato dal lavoratore licenziato in merito alla sussistenza delle condizioni per ritenere adempiuto l'onere probatorio avente ad oggetto l'obbligo datoriale di cercare di utilizzare il lavoratore in altro posto di lavoro. In particolare la Suprema Corte ha precisato che il convincimento del giudice d'appello, in ordine al raggiungimento della prova circa l'assolvimento dell'obbligo di repechage
da parte della società - vale a dire quello per il quale non erano state effettuate nuove assunzioni nei reparti in cui il lavoratore aveva manifestato la sua disponibilità ad essere reimpiegato - "poggia su un dato che potrebbe essere semplicemente occasionale o, in ipotesi, voluto e che pertanto, non può dare contezza dei reali sforzi seguiti in concreto dalla parte datoriale nell'assolvimento del predetto obbligo".

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