Con la sentenza n. 11096 depositata il 19 maggio 2011 la Corte di Cassazione ha stabilito che possono essere applicate le sanzioni Irap anche in caso di incertezza delle norme tributarie sull'accertamento dell'imposta. Secondo quanto ha infatti stabilito la sezione tributaria del Palazzaccio la disapplicazione di tali sanzioni è possibile solo nel caso in cui la disposizione si riferisca al tributo e non al procedimento. Accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, la Sezione tributaria ha quindi motivato la decisione, spiegando che "la violazione dell'art. 8 de d.lgs. n. 546/92, appare manifestamente fondato, risultando evidente dal tenore testuale e dalla ratio della norma (secondo la quale "la commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce") che il potere del giudice tributario di disapplicare le sanzioni amministrative sussiste esclusivamente nel caso in cui l'obiettiva incertezza concerna le norme tributarie la cui violazione da parte del contribuente ha dato luogo alla emissione dell'avviso di accertamento (con irrogazione delle conseguenti sanzioni), configurandosi un errore giustificabile riguardo all'interpretazione della norma tributaria violata, e non nelle ipotesi, come quella di specie, in cui l'incertezza interpretativa attenga a norme procedimentali alla cui osservanza è tenuta l'Amministrazione".

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