Con la sentenza n. 10335, depositata l'11 maggio 2011, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito che non ha diritto alla carica di consigliere, il notaio, primo dei non eletti, che ambisce alla carica del professionista deceduto. Secondo i giudici di legittimità che hanno sostanzialmente rigettato il ricorso dei notati, aspiranti consiglieri, per l'elezione è necessario il raggiungimento di un quorum: la sostituzione del consigliere mancante non può avvenire attingendo ai risultati elettorali di coloro che, pur essendo risultati destinatari di alcune preferenze in quella tornata elettorale, non hanno ottenuto sufficienti voti per essere eletti per non aver raggiunto il qurorum minimo per l'elezione. Su ricorso per cassazione
proposto dai notati esclusi (in cui era stata fatta valere la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione di norma di diritto ai sensi dell'art. 360 comma 1n. 3 c.p.c. e dell'art. 111, comma 7 Cost. in relazione all'art. 88 della legge n. 89 del 1913), la Corte ha così confermato la sentenza della Corte di Appello, precisando che "il motivo - al di là dei suoi non trascurabili profili di inammissibilità, essendo stata censurata la pronuncia del giudice territoriale ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., pur lamentandosi, nella stessa intestazione del motivo di ricorso, il diverso vizio di nullità della sentenza
, afferente alla fattispecie disciplinata dal successivo n. 4, come di recente questa corte di legittimità ha avuto modo di rilevare - è nel merito, privo di pregio giuridico. Esso, nel lamentare, con dovizia di argomentazioni, la pretesa illegittimità dell'applicazione dell'istituto della surroga da parte dal Consiglio notarile, si infrange, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d'appello nella parte in cui ha ritenuto che il notaio (ricorrente), non avendo riportato, nella votazione in cui fu eletto il notaio (deceduto), il prescritto qurorum di voti (e cioè quello rappresentato dalla maggioranza assoluta dei votanti), non potesse vantare il diritto di subentrare per surroga al notaio uscente in qualità di primo dei non eletti, presupponendo la rappresentanza consiliare, ai sensi dell'art. 89 della legge notarile, un'investitura a maggioranza del ristretto corpo elettorale, onde, in mancanza di liste elettorali, unico elemento giuridicamente rilevante ai fini della notazione non poteva che ritenersi l'intuitus personea, profilo certamente essenziale ai fini dell'elezione, ma destinato ad essere del tutto pretermesso se l'istituto della surroga avesse potuto e dovuto operare (giusta l'interpretazione auspicata dai ricorrenti) in ogni caso in favore del primo dei non eletti, del tutto a prescindere dal raggiungimento del quorum (in ipotesi, quia absurdum, anche in favore di chi avesse riportato un sol voto di preferenza). La motivazione, scevra da errori logico-giuridici e esaustivamente articolata, deve pertanto essere confermata, attesane la conformità con quanto tra l'altro, ritenuto dallo stesso ufficio studi del consiglio nazionale del notariato".

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