Con la sentenza n. 18600 depositata l'11 maggio 2011, la Corte di cassazione, in tema di riabilitazione del fallito, ha stabilito che può essere riabilitato il fallito che non ha risarcito i creditori se versa in precarie ed oggettive condizioni economiche e se ha già provveduto a pagare i sui debiti personali. Secondo il giudizio dei giudici di legittimità della prima sezione penale "l'art. 179 c.p. richiede due condizioni positive, ontologicamente diverse e indipendenti, attenendo, l'una, ad un profilo temporale e l'altra ad un aspetto comportamentale: il decorso di tre anni (otto per i recidivi, nei casi previsti dai capoversi dell'art. 99 c.p.) dai giorno dell'esecuzione della pena principale ovvero dell'estinzione della stessa e l'aver dato prova effettiva e costante di buona condotta". La Corte ha poi concluso precisando che il requisito della buona condotta "deve consistere in fatti positivi e costanti di ravvedimento, la valutazione del comportamento tenuto dall'interessato deve comprendere non solo il periodo minimo di tre anni dall'esecuzione o dall'estinzione della pena inflitta, ma anche quello successivo, fino alla data della decisione sull'istanza prodotta".
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