Poichè il diritto alla pensione - da intendersi come il diritto avente ad oggetto il trattamento pensionistico e come tale distinto da quello ai singoli ratei -, trovando il proprio fondamento nella rilevanza degli interessi che ne sono a base e che ricevono tutela dall'art. 38 Cost., deve essere considerato alla stregua di un bene primario, come tale non soggetto a prescrizione nè ad atti di disposizione, e poichè di fronte "ad un medesimo fatto che integri, contemporaneamente, la violazione di diritti soggettivi primari spettanti alla persona offesa indipendentemente dalla esistenza di un preesistente rapporto giuridico e la violazione di diritti derivanti a una delle parti da un contratto
validamente concluso o comunque da un rapporto giuridico già venuto in essere può ipotizzarsi sia l'esistenza della responsabilità extracontrattuale che di quella contrattuale a carico dell'agente, l'azione risarcitoria per la lesione del diritto al trattamento di quiescenza promossa nei confronti della pubblica amministrazione da parte di un soggetto che sia legato alla stessa da un rapporto di pubblico impiego, attribuita in ipotesi alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, deve essere qualificata come extracontrattuale, sia nel caso in cui l'attore ponga a fondamento della propria domanda, in modo espresso, la c.d. responsabilità aquiliana, sia qualora non emerga una precisa e chiara scelta del danneggiato in favore della responsabilità contrattuale
, sia comunque nel caso in cui la lesione del diritto del lavoratore non sia correlata a poteri della pubblica amministrazione che si estrinsecano in atti amministrativi di cui si contesti la legittimità, ma venga dedotto un "quid pluris" rispetto al provvedimento amministrativo e ai suoi effetti indiretti, naturali ed inevitabili, sufficiente ad integrare un'attività illecita della pubblica amministrazione. (Nella specie, in relazione alla domanda proposta da un dipendente di un Comune, che, sulla base delle informazioni fornite dall'ente in ordine alla sua anzianità lavorativa, aveva rassegnato le dimissioni, conseguendo il trattamento di quiescenza provvisorio, poi revocato dal Ministero del tesoro per carenza del requisito dell'anzianità utile per conseguire il trattamento di pensione, e che, deducendo sia la negligenza dell'ente, che aveva agito al di fuori dei canoni della diligenza che deve richiedersi al datore di lavoro, sia la violazione delle norme contenute negli artt. 2043 e 2049 cod. civ., aveva chiesto la condanna del Comune al pagamento delle somme trattenute sullo stipendio e sulla pensione e al risarcimento del danno, le Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario). - (Corte di cassazione, sez. Unite civ., sentenza 9219 del 10 giugno 2003 in www.cassazione.it)

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