La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9612 del 2 maggio 2011, respingendo il ricorso di una società, ha affermato la legittimità dell'attribuzione della maggiorazione di turno variamente articolata (50% per le assenza domenicali, 60% per quelle festive, 15% per malattia, infortuni e ferie) sul presupposto che dette indennità "vanno computate come sarebbero state percepite in ipotesi di effettiva erogazione della prestazione". Nel caso di specie, constatata l'assenza di regole pattizie sul punto delle assenze retribuite, è stato ritenuto, facendo ricorso a principi desumibili dall'art.31 della L. 41 del 1986 e dell'art. 12 della L. 153 del 1969, in tema di modalità di determinazione degli istituti retributivi indiretti, che le maggiorazioni costituissero una componente non accidentale della retribuzione, su cui calcolare l'indennità spettante in caso di assenza per mallattia, infortunio o ferie.
La Suprema Corte non condivide, quindi, i rilievi esposti dalla società secondo cui "la maggiorazione di turno non può essere considerata un compenso abituale ovvero non accidentale e quindi tale da incidere sulla retribuzione di fatto per il periodo feriale" mentre ritiene adeguata e logica la motivazione del giudice di merito circa l'attribuzione della maggiorazione di turno.

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