Adottare come criterio di individuazione del personale da licenziare quello del possesso dei requisiti per andare in pensione non può considerarsi una scelta illegittima. E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 9348 del 26 aprile 2011, ha accolto il ricorso di una società che, nell'attuazione del piano di riporganizzazione e ristrutturazione, aveva raggiunto un accordo con i sindacati concordando la risoluzione del rapporto di lavoro del personale che fosse in possesso dei requisiti per il pensionamento. Il giudice di primo grado, in accoglimento del ricorso proposto da un lavoratore, aveva dichiarato illegittimo l'atto di recesso ritenendo il criterio concordato tra azienda e sindacati, costituito dalla pensionabilità dei lavoratori, una discriminazione in base al fattore età. La Suprema Corte ha però precisato che "il criterio concordato tra l'azienda e le organizzazioni sindacali non è basato sull'età in sè ma sulla presenza dei requisiti per andare in pensione
. Non è affatto detto che i lavoratori così individuati siano i più anziani. Possono aversi casi di lavoratori più anziani di età, che a causa della storia lavorativa non presentano i requisiti per andare in pensione, che invece hanno lavoratori meno anziani di loro". I giudici di legittimità hanno inoltre sottolineato che "una volta accertato che sussisteva la necessità di licenziare parte dei lavoratori, la scelta, condivisa dai sindacati, di individuare i dipendenti da licenzaire in coloro che hanno i requisiti per passare dal lavoro alla pensione, mantenendo in servizio coloro che invece sarebbero passati dal lavoro alla disoccupazione rimanendo privi di fonti di reddito, è una scelta di cui è difficile negare la ragionevolezza". In conclusione la Corte, non condividendo la tesi del giudice di prime cure relativa all'illegittimità del criterio concordato in sede di autonomia collettiva, afferma, come da giurisprudenza consolidata, che il criterio della prossimità al trattamento pensionistico è da ritenersi conforme al princio di non discriminazione in ragione dell'anzianità, anche nella sua dimensione europea, nonché a criteri di razionalità ed equità.
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