In ipotesi di superamento del periodo di comporto, le assenze del lavoratore per malattia non giustificano il licenziameto qualora l'infermità sia imputabile a responsabilità del datore di lavoro in dipendenza della nocività delle mansioni o dell'ambiente di lavoro. E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 7946 del 7 aprile 2011, specificando che "incombe al lavoratore l'onere di provare il collegamento causale fra la malattia che ha determinato l'assenza e il superamento del periodo di comporto
, e le mansioni espletate". Nel caso di specie la Suprema Corte, ricordando che il superamento del periodo di comporto è condizione sufficiente di legittimità per procedere al licenziamento, non essendo necessaria la prova del giustificato motivo oggettivo né della sopravvenuta impossibilità della prestazione, ha sottolineato che la Corte territoriale aveva ritenuto non imputabile a responsabilità del datore di lavoro la malattia della lavoratrice (che aveva determinato il superamento del periodo di comporto) in base al rilievo secondo cui non era stato provato dalla dipendente che il periodo di assenza fosse ricollegabile alla malattia precedentemente contratta per asserite ragioni lavorative.

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