L'INPS, con messaggio n. 7674/2011 fornisce chiarimenti in merito alla ripetibilità nei confronti dell'azienda delle somme indebitamente erogate del trattamento di cassa integrazione salariale in deroga nell'ipotesi di revoca successiva del decreto di autorizzazione da parte della Regione per motivazioni imputabili all'azienda, accertate dalla Regione stessa a seguito di controlli ispettivi. LìIstituto, ricordando le ipotesi normative che disciplinano la Cassa Integrazione
Guadagni Straordinaria e la Cassa Integrazione in deroga, in merito alla ripetibilità delle somme indebitamente erogate, precisa che anche all'istituto della cassa integrazione in deroga può essere applicato il principio in forza del quale la ripetizione per prestazioni indebite, non derivanti da comportamenti illegittimi dei lavoratori, sia esercitata esclusivamente nei confronti del datore di lavoro e non dei beneficiari della prestazione stessa, ancorché i pagamenti di integrazione salariale siano stati direttamente erogati dall'Istituto al lavoratore. In conclusione l'INPS afferma che, nel momento in cui sia revocato dalla Regione il provvedimento di autorizzazione della cassa integrazione guadagni in deroga, si dovrà procedere alla ripetizione delle somme indebitamente erogate nei confronti dell'azienda e non dei lavoratori che le abbiano percepite a titolo di integrazione salariale.

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