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organizzazioni aziendali, saranno tenute nei confronti dell’ANAS Spa agli stessi obblighi e condizioni assunti dall’ANAS Spa nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i medesimi compiti, restando l’ANAS Spa comunque responsabile del loro adempimento nei confronti del Ministero concedente."; f) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Le azioni sono attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze, che esercita i diritti dell’azionista di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti." 2. Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono attribuite le seguenti funzioni: a) programmazione decennale degli interventi di progressivo miglioramento, adeguamento e implementazione della rete delle strade e autostrade statali, della relativa segnaletica e dei relativi servizi accessori; b) programmazione triennale attuativa della lettera a); c) individuazione delle misure di carattere generale di miglioramento della sicurezza del traffico e della segnaletica. 3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nell’atto di indirizzo di cui al comma 4, può prevedere di esercitare le funzioni di cui al comma 2 avvalendosi del supporto delle strutture appartenenti all’ANAS Spa. In tale caso l’ANAS Spa conferisce ad una società da essa costituita il ramo d’azienda relativo alle attività di cui al comma 2. Contestualmente al conferimento, le azioni di tale società sono trasferite a titolo ... |
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