Titoli di credito

Il titolo di credito è un documento che dimostra l'esistenza del diritto di esigere una somma di denaro (o un'altra prestazione) in favore del legittimo possessore, che può farlo valere direttamente o trasferirlo ad altre persone

Cosa sono i titoli di credito

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Il codice civile non riporta una definizione di titolo di credito, ma si limita a dettare una disciplina generale agli artt. 1992 e seguenti, applicabile qualora non diversamente disposto dalle leggi speciali in materia (r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669; r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736; L. 12 giugno 1973, n. 349; d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156).

Ciò nondimeno, il titolo di credito può essere definito come quel documento che incorpora una promessa unilaterale di pagamento in favore del legittimo possessore. In altre parole, l'obbligazione scritta e sottoscritta nel titolo di credito attribuisce al creditore che lo possiede il diritto a ricevere la prestazione indicata nel titolo stesso; si tratta di un diritto autonomo che permette di velocizzare la circolazione dei beni, ovviando altresì agli inconvenienti della cessione quali il rischio che il cedente non sia il titolare del diritto e l'esposizione alle eccezioni del debitore ceduto.

Caratteristiche principali dei titoli di credito

Come anticipato, caratteristiche dei titoli di credito sono l'incorporazione, la letteralità e l'autonomia.

Incorporazione

Per effetto dell'incorporazione, invero, il titolo di credito diviene configurabile quale documento costitutivo, cosicchè il documento stesso finisce per essere prova dell'esistenza del diritto e il suo trasferimento comporta anche il trasferimento del diritto. 

Letteralità

Il diritto è altresì caratterizzato dal tenore letterale del titolo: i limiti della pretesa azionabile dal portatore sono quelli testualmente indicati e non è possibile ottenere una prestazione diversa da quella riportata nel titolo.

Autonomia

Rispetto ad ogni altro possibile possessore, infine, il diritto di credito è indipendente sia sotto il profilo della titolarità che sotto il profilo del contenuto; di conseguenza, all'ultimo possessore non possono di regola essere opposte eccezioni di natura personale riguardanti i rapporti con precedenti possessori.

Quali sono i titoli di credito

I titoli di credito possono essere variamente raggruppati in base al contenuto, alle regole di circolazione ovvero al rapporto fondamentale sottostante.

Rispetto al contenuto si suole distinguere tra:

  • titoli di credito in senso stretto: attribuiscono il diritto di ottenere una somma di denaro (es. assegni, cambiali);
  • titoli di massa: attribuiscono il diritto di partecipazione a prestiti o capitali di società o enti (es. obbligazioni, azioni);
  • titoli rappresentativi di merci: attribuiscono il diritto di ritirare o di trasferire merci in viaggio o depositate presso i magazzini generali (es. polizza di carico, fede di deposito).

Rispetto alle regole di circolazione si suole distinguere tra:

  • titoli al portatore (artt. 2003-2007 c.c.): trasferibili mediante consegna (es. banconote, obbligazioni);
  • titoli all'ordine (artt. 2008-2010 c.c.): trasferibili mediante girata (es. assegni, cambiali);
  • titoli nominativi (artt. 2012-2027 c.c.): trasferibili mediante annotazione del beneficiario nel titolo e nel registro dell'emittente (es. azioni).

Rispetto al rapporto fondamentale si suole distinguere tra:

  • titoli causali: riportano l'indicazione del rapporto fondamentale (es. titoli rappresentativi di merci);
  • titoli astratti: prescindono dal rapporto fondamentale (es. assegni, cambiali).

Approfondimenti sui titoli di credito

Ecco una serie di approfondimenti in materia di titoli di credito:
Data aggiornamento: 9 dicembre 2022