Assegno

I titoli di credito
L'assegno è un titolo di credito la cui funzione pratica ed economica è quella di sostituire il denaro contante come mezzo di pagamento. E' disciplinato dalla legge n. 1736/1933 (legge Assegni)

Assegno bancario

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L'assegno bancario ha la medesima struttura di una cambiale tratta. Si tratta di un ordine di pagamento per la somma indicata, rivolto dal cliente alla banca, a favore di una persona determinata o del portatore.  

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Efficacia esecutiva

L'art. 55 della legge n. 1736/1933 (Legge Assegni) stabilisce che l'assegno bancario ha efficacia esecutiva e ciò significa che nel caso in cui l'assegno dovesse risultare scoperto il creditore avrà la possibilità di notificare atto di precetto e dare inizio all'esecuzione forzata (v. L'atto di precetto).  
Attenzione però, l'azione cartolare si prescrive in 6 mesi e pertanto, decorso tale termine, per far valere il proprio credito ci si potrà avvalere dell'assegno come prova del credito nell'ambito di un procedimento per ingiunzione dove sarà possibile ottenere decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo con cui oltretutto si potrà anche iscrivere una ipoteca giudiziale per garantire il proprio credito.  
Dunque, se l'azione cartolare non è prescritta si potrà direttamente notificare il precetto.

E' necessario che l'assegno sia protestato per portarlo ad esecuzione?

Se il creditore agisce contro chi ha firmato l'assegno (c.d. traente) o comunque se non ci sono giranti non è necessario il protesto del titolo dato che la funzione del protesto è quella di rendere possibile l'azione di regresso contro il girante e gli altri obbligati.
Il protesto è invece necessario se si intende agire nei confronti di un girante o di un avallante. 

Requisiti formali dell'assegno bancario

Ai sensi dell'art. 1 r.d. 1736/33, l'assegno bancario, per valere come tale, deve contenere:  
  • la denominazione di assegno bancario (chèque) inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
  • l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata;  
  • il nome di chi è designato a pagare (trattario);  
  • l'indicazione del luogo di pagamento ;  
  • l'indicazione della data e del luogo dove l'assegno bancario è emesso;  
  • la sottoscrizione di colui che emette l'assegno bancario (traente). 

Validità dell'assegno bancario

Quale mezzo di pagamento, non può essere emesso in bianco. 
Come già anticipato, l'assegno viene tratto su di un banchiere; l'obbligo del banchiere, pertanto, non sussiste nei confronti del prenditore bensì del cliente (cd. rapporto di provvista): anche in assenza di fondi sufficienti l'assegno bancario conserva la propria validità ma con conseguenze amministrative e fiscali per il traente.  

Pagabilità dell'assegno bancario

L'assegno è sempre pagabile a vista ma deve essere presentato entro otto giorni dalla data di emissione, se pagabile nello stesso comune in cui è stato emesso, ovvero entro quindici giorni dalla data di emissione, se fuori piazza. 
La mancata presentazione entro i suddetti termini comporta, per il portatore, la decadenza dal diritto di agire in regresso nei confronti del girante mentre, di regola, permane il diritto di agire nei confronti del traente. 
Per limitare la circolazione del titolo e i pericoli a questa connessi, è possibile apporre particolari clausole direttamente sull'assegno: 
- con la clausola "non trasferibile" l'assegno diviene pagabile soltanto al prenditore, che può girarlo unicamente ad un banchiere per l'incasso; 
- con la clausola dello sbarramento l'assegno diviene pagabile dalla banca trattaria soltanto ai propri clienti o ad altra banca. 

Assegno circolare

L'assegno circolare ha la medesima struttura del pagherò cambiario. Si tratta di una promessa di pagamento emessa però direttamente da un istituto di credito appositamente autorizzato o da un suo corrispondente, per mezzo della quale la banca emittente si impegna a pagare la somma indicata ovunque esista una sua filiale ovvero un suo corrispondente.  
Ai sensi dell'art. 82 l. ass., l'istituto di credito emittente è tenuto a versare una cauzione presso la Banca d'Italia sulla quale i portatori dei titoli vantano un privilegio speciale. 

Vedi anche la guida Assegno circolare postale  

Contenuto dell'assegno circolare

Il contenuto che vale ad identificare l'assegno come circolare è indicato dall'art. 83 l. ass.:  
  • la denominazione di «assegno circolare» inserita nel contesto del titolo; 
  • la promessa incondizionata di pagare a vista una somma determinata; 
  • l'indicazione del prenditore;  
  • l'indicazione della data e del luogo nel quale l'assegno circolare è emesso;  
  • la sottoscrizione dell'istituto emittente.  
Dal momento che la banca emittente richiede la copertura dell'importo all'atto dell'emissione, l'assegno circolare non è mai scoperto. 

Pagabilità dell'assegno circolare

L'assegno circolare è sempre pagabile a vista, la presentazione per il pagamento deve avvenire entro trenta giorni dalla data di emissione, pena la perdita del diritto di regresso nei confronti degli eventuali giranti (ma fatta comunque salva l'azione diretta contro l'emittente che si prescrive in tre anni).  
Quanto all'importo non c'è un limite massimo, ma oltre ai 1.000 euro è obbligatoria la clausola non trasferibile (leggi anche Assegno circolare: qual è l'importo massimo)

Per approfondimenti vedi anche le guide sull'assegno circolare e sui titoli di credito

Data aggiornamento 31 agosto 2022