Sei in: Home » Guide Legali » Eredità e successioni » Testamento pubblico

Il testamento pubblico

In cosa consiste il testamento pubblico, come va redatto, quali sono i requisiti di forma e gli adempimenti successivi. Guida al testamento pubblico con giurisprudenza

Cos'è il testamento pubblico

[Torna su]

Il testamento pubblico è quel tipo di testamento che viene scritto dal notaio con le dovute formalità, dopo che il testatore gli ha espresso le sue ultime volontà davanti a due testimoni. 

La redazione del testamento pubblico

[Torna su]

Ogni testamento, per essere valido, deve essere redatto in una delle forme previste dal nostro ordinamento.

Tra queste, oltre al testamento olografo e al testamento segreto, vi è, appunto, il testamento pubblico.

Rispetto alle altre forme di testamento, quella in analisi risponde all'esigenza di dare alle intenzioni espresse la particolare forza probatoria dell'atto pubblico e di renderne più sicura la custodia.

Elementi e vantaggi del testamento pubblico

[Torna su]

Uno dei vantaggi del testamento pubblico è quello di poter essere disposto da tutti, anche da coloro che non sanno o non possono scrivere.

Le volontà del testatore, infatti, sono dichiarate al notaio, il quale provvederà a ridurle per iscritto. Dopodiché sarà sempre il notaio che leggerà il testamento al testatore in presenza di due testimoni.

Come disposto dall'articolo 603 del codice civile nel testamento è fatta menzione di ciascuna di tali due formalità.

A tal proposito si sottolinea che la scritturazione del testamento, nei fatti, può essere fatta anche da persona diversa dal notaio (come ad esempio una dattilografa), pur sempre sotto la sua guida.

Ad essa, inoltre, si può provvedere anche senza la presenza dei testimoni, che è richiesta espressamente solo per la dichiarazione della volontà e la lettura dell'atto. 

Identificazione del testatore

[Torna su]

Il notaio che si appresta a redigere un testamento pubblico deve preventivamente provvedere ad accertare l'identità personale del testatore, anche attraverso due fidefacenti se non lo conosce, e la sua capacità di esprimere una volontà che sia valida.

Il notaio, infatti, deve limitarsi a esprimere tale volontà in una forma giuridica appropriata, ma non può in nessun modo influenzarla o tradirla. 

La forma del testamento pubblico

[Torna su]

La redazione del testamento pubblico soggiace a un rigido formalismo.

Oltre a quanto già visto, infatti, il codice civile prevede che nel testamento vengano indicati il luogo, la data del ricevimento e l'ora della sottoscrizione.

Tale atto, inoltre, deve essere sottoscritto sia dal testatore, che dal notaio, che dai due testimoni.

La giurisprudenza ha precisato che "il testamento pubblico è nullo se non sia sottoscritto dal testatore con il nome e cognome per esteso, cioè con il prenome e il nome patronimico risultanti dagli atti dello stato civile". La nullità è però esclusa se, dopo aver indicato correttamente il proprio cognome, il testatore usi un nome abitualmente utilizzato nella cura dei propri affari e interessi e con il quale generalmente è conosciuto nella vita di relazione o, invece del primo, un nome qualunque di quelli attribuitigli (Cass. n. 1999/1966). 

La sottoscrizione del testatore

[Torna su]

Con particolare riferimento alla sottoscrizione del testatore, l'articolo 603 c.c. sottolinea che, se questi non può sottoscrivere il testamento o può farlo solo con grande difficoltà, deve dichiararne la causa.

Il notaio, poi, deve menzionare tale dichiarazione prima di leggere l'atto.

Si precisa che la causa impeditiva della sottoscrizione può essere rappresentata da qualsiasi impedimento fisico, anche solo temporaneo, e non necessariamente da una vera e propria malattia. Se però essa manca il testamento non sottoscritto è nullo. 

Testatore muto, sordo o sordomuto

[Torna su]

Per il testatore muto, sordo o sordomuto valgono, poi, delle disposizioni particolari, che sono quelle stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di tali soggetti.

In particolare, quando il testatore sia del tutto privo dell'udito, egli deve leggere l'atto e di tale circostanza deve essere fatta menzione nell'atto stesso.

Se, invece, il testatore è muto o sordomuto è necessario ricorrere all'interprete. Se poi egli sa leggere, deve scrivere alla fine dell'atto, prima di sottoscriverlo, che lo ha letto (cosa che, ovviamente, va prima fatta) e che lo riconosce come conforme alla sua volontà. Se, invece, il testatore non sa leggere, è necessario che uno dei testimoni (che in simili ipotesi devono essere quattro) capisca il linguaggio dei segni o che intervenga un apposito interprete. 

Adempimenti successivi alla redazione

[Torna su]

Una volta che il notaio abbia ricevuto un testamento pubblico, egli è tenuto, nel termine di dieci giorni, a presentarne una copia autentica in busta chiusa all'archivio notarile. Essa va compilata, firmata, munita di ceralacca e dotata dell'impronta del sigillo notarile.

Venuto a conoscenza della morte del testatore, inoltre, il notaio deve comunicare agli eredi e ai legatari dei quali conosca la residenza o il domicilio l'esistenza del testamento e dargli esecuzione trasferendolo dal repertorio degli atti di ultima volontà al repertorio degli atti tra vivi. 

La giurisprudenza sul testamento pubblico

[Torna su]

Ecco alcune massime rilevanti in materia di testamento pubblico: 

Cassazione n. 8690/2019

Nel testamento pubblico, le operazioni attinenti al ricevimento delle disposizioni testamentarie e quelle relative alla confezione della scheda sono idealmente distinte e, pertanto, possono svolgersi al di fuori di un unico contesto temporale; in tal caso, qualora la scheda sia predisposta dal notaio, condizione necessaria e sufficiente di validità del testamento è che egli, prima di dare lettura della scheda stessa, faccia manifestare di nuovo al testatore la sua volontà in presenza dei testi. 

Cassazione n. 8346/2014

Ai sensi degli artt. 2 e 4 della Legge 3 febbraio 1975, n. 18, i non vedenti hanno, in linea di principio, la capacità di sottoscrivere gli atti che li riguardano, sicché, ai fini della validità del testamento pubblico, la dichiarazione del testatore di non poter firmare perché cieco, seppur trasfusa nell'atto dal notaio rogante, è insufficiente, occorrendo anche che essa sia veridica, in quanto, altrimenti, il testamento è nullo per difetto di sottoscrizione

Cassazione n. 2743/2012

L'obbligo del notaio di menzionare, prima della lettura del testamento pubblico, ai sensi dell'art. 603, terzo comma, c.c. e delle connesse disposizioni della legge 16 febbraio 1913, n. 89, la dichiarazione del testatore che si trovi in grave difficoltà di firmare l'atto, sussiste solamente nell'ipotesi che il testatore non sottoscriva il documento e non già anche nel caso in cui, sia pure con grave difficoltà, egli apponga effettivamente la sua firma. Infatti, la formalità della dichiarazione e della menzione costituisce un equipollente della sottoscrizione mancante, mirante ad attestare che l'impedimento dichiarato, e realmente esistente, è l'unica causa per cui non si sottoscrive e ad evitare che la mancanza di firma possa essere intesa come rifiuto di assumere la paternità del contenuto dell'atto. 

Cassazione n. 12437/1998 

Le disposizioni di cui agli artt. 2 e 4 della L. n. 18 del 1975 in tema di atti sottoscritti da soggetti non vedenti sono tali da escludere la legittimità dell'affermazione secondo la quale detta condizione fisica sia ex se sufficiente a giustificare la mancata apposizione della propria firma su di un atto da parte del cieco, considerando, viceversa, il nostro ordinamento tali soggetti come persone dotate, in linea di principio, della capacità di firmare tutti gli atti documentali che li riguardino. Ne consegue che un testamento pubblico non sottoscritto dal non vedente non può essere dichiarato valido sull'erroneo presupposto dell'idoneità a costituire utile succedaneo alla sottoscrizione (ai sensi del disposto di cui all'art. 603, primo comma c.c.) la mera dichiarazione resa dal testatore al notaio rogante (e da questi trasfusa nell'atto) di essere impossibilitato a sottoscrivere perché cieco, nella mancanza di qualsiasi verifica in ordine alla concreta correlabilità a tale status di un'effettiva e non ovviabile incapacità a vergare la propria firma e, quindi, di ogni accertamento sulla effettiva veridicità e valenza di tale professione di incapacità a sottoscrivere che, viceversa, va, in concreto, riscontrata ed accertata. 

Cassazione n. 2742/1975 

Nel testamento pubblico, le operazioni attinenti al ricevimento delle disposizioni testamentarie e quelle relative alla confezione della scheda sono idealmente distinte e, pertanto, possono svolgersi al di fuori di un unico contesto temporale. Condizione necessaria e sufficiente di validità del testamento, qualora la scheda sia stata predisposta dal notaio è che egli, prima di dare lettura della scheda stessa, faccia manifestare di nuovo al testatore la sua volontà in presenza dei testi. 

Cassazione n. 1446/1962 

L'atto pubblico (categoria nella quale rientra il testamento pubblico disciplinato dall'art. 603 c.c.), a norma dell'art. 2700 c.c., fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, pur rimanendo salva, naturalmente, la interpretazione, secondo le comuni regole ermeneutiche, del significato e del valore della attestazione compiuta dal pubblico ufficiale stesso. E, la piena applicazione del principio sancito dall'art. 2700 c.c., per i suoi riflessi nei confronti di ogni possibile interessato e per l'oggetto stesso della sua disciplina, deve intendersi sottratta ad ogni potere dispositivo delle parti e cessa di aver vigore solo nell'ipotesi di esito positivo della proposta querela di falso. 

Cassazione n. 131/1948

Se da un lato il notaio non è tenuto a scegliere personalmente i testimoni, che debbono presenziare all'atto, per cui è lecita la presentazione che come nella pratica suola avvenire, gliene faccia la parte da cui l'atto medesimo sia richiesto, dall'altro, non può comunque contestarsi che a lui incomba l'obbligo assorbente di accertarne l'idoneità, obbligo che importa nel suo assolvimento una maggiore prudenza e diligenza proprio quando i testimoni sono presentati dalla parte, per la non conoscenza che di essi ha il notaio rogante.